Court allows expedited tax payment order appeal by individual co-obligate against Agency of Revenue denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Giuseppe Langella's appeal against the Agency of Revenue's refusal to define the tax payment order under the expedited procedure. Langella, an individual administrator, sought to annul a payment order issued for consolidated corporate taxes where the assessment notice was never served to him. The court ruled that the payment order constitutes an impositive act subject to expedited review and that the individual can define the case regarding his specific liability despite the role involving other entities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: An individual co-obligate may request expedited definition of a tax payment order issued for consolidated taxes if the act is impositive in nature and the notification defect prevents proper service, allowing the individual to define the case limited to their own liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
corso iscritto al n. 1972/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro LANGELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elio Cocorullo e Pierangelo Della Morte in virtù di procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Campanian. 4922/2017, depositata il 1° giugno 2017 ; nonché sul ricorso proposto da:
CARTELLA DI PAGAMENTO –IRES CONSOLIDATO 2007. R.G. N.1972/2018 Cons. est. Valentino Lenoci LANGELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Elio Cocorullo in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - controricorrente - avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 10 giugno 2020, n. 54420/2020 prot.; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal consigliere relatore dott.
Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. Langella Giuseppe impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la cartella di pagamento n. 071- 2014-0118635134/004, avente ad oggetto somme dovute a titolo di IRES per l’anno 2007, per l’importo complessivo di € 452.923,00. Tale cartella era stata emessa a seguito della sentenza della Commissione T ributaria R egionale della Campania n. 3550/49/2014, depositata l’8 aprile 2014 e divenuta definitiva in favore dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TF3090102537/2011, emesso a carico della società Hola Holding s.r.l., in qualità di società consolidante/controllante della società consolidata Redoil Italia R.G.
N.1972/2018 Cons. est. Valentino Lenoci s.p.a. in liquidazione.Per l’anno d’imposta in questione, la Hola Holding s.r.l. (consolidante) aveva esercitato l’opzione per il consolidato fiscaleex art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti della Redoil Italia s.p.a. in liquidazione (consolidata), per cui era stato notificato alla Hola Holding s.r.l. il predetto avviso di accertamento per IRES 2007, in qualità di controllante/consolidante, a seguito di rettifica operata sul reddito della società consolidata Redoil Italia s.p.a. in liquidazione.
A seguito del ricorso tributario proposto dalla società controllante/consolidante Hola Holding. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento in questione, l’Ufficioaveva proceduto, a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ad effettuare una serie di iscrizioni a ruolo, tra cui quella impugnata. Nel ricorso, il sig. Langella precisava di avere ricoperto la carica di amministratore della Hola Holding s.r.l. sino alla data del 25 marzo 2010, e, nel contempo, la carica di presidente del C.d.A. della Redoil Italia s.p.a., società interamente controllata dalla Hola Holding; il contribuente deduceva, quindi , l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella impugnata, di cui chiedeva l’annullamento per:
1) omessa notifica dell’atto presupposto, in quanto l’avviso di accertamento n. TF3090102537/2011 non gli era stato notificato;
2) omessa motivazione dell’atto;
3) insussistenza della responsabilità solidale del ricorrente.
2. La Commissione T ributaria P rovinciale di Napoli, con sentenza n. 25381/2015, depositata il 16 novembre 2015 , accoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata. R.G. N.1972/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione T ributaria R egionale della Campania, con sentenza n. 4922/2017, pronunciata il 2 dicembre 2016 e depositata in segreteria il 1° giugno 2017, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 4 gennaio 2018). Ha resistitocon controricorso Langella Giuseppe.
5. Nelle more del presente giudizio di legittimità, Langella Giuseppe presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, che tuttavia veniva rigettata dall’Ufficio con provvedimento n. 5 4420 /2020 prot., notificato dall’Agenzia delle Entrate in data 10 giugno 2020. Avverso tale diniego il contribuente ha proposto ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 21 luglio 2020).
6. Con decreto presidenziale del 14 marzo 2025 è stata fissata la discussione deiricorsi dinanzi a questa sezione per l ’adunanza incamera di consiglio del 17 giugno 2025 , ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:
1. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in R.G. N.1972/2018 Cons. est. Valentino Lenoci relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., per non avere tenuto conto, la C.T.R., delle sue precedenti sentenze n. 5560/46/2014 e n. 5563/46/2014, depositate il 3 giugno 2014, vertenti su questioni identiche relative ad altre cartelle di pagamento, e nelle quali erano state rigettate le prospettazioni formulate dal Langella, con riferimento all’esclusione della propria responsabilità solidale per le obbligazioni sociali della Hola Holding s.r.l., ed alla inidoneità della notifica dell’accertamento “madre” alla Hola Holding s.r.l. a costituire presupposto per l’emanazione delle cartelle di pagamento anche nei confronti del ricorrente. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 127 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., per avere, la C.T.R., ritenuto che l’omessa notifica del prodromico accertamento alla persona fisica coobbligata solidale con la società avrebbe comportato la nullità della successiva cartella notificata a quest’ultima, posto che l’unico obbligo dell’Agenzia era quello di notificare l’avviso di accertamento alla società consolidata ed alla società consolidante.
2. Con il ricorso proposto da Langella Giuseppe ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, il contribuente prospetta l’illegittimità del diniego opposto dalla domanda di definizione agevolata, deducendo –sulla base di un unico motivo –la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 cit., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., in quanto la cartella di pagamento impugnata era da considerare un “atto R.G. N.1972/2018 Cons. est. Valentino Lenoci impositivo”, trattandosi del primo e unico atto attraverso il quale la pretesa impositiva veniva estrinsecata nei confronti del ricorrente, e come tale rientrava tra le ipotesi di atto condonabile.
3. Cominciando, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico- giuridica, lo scrutinio dei motivi dal ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego della definizione agevolata opposto dall’Ufficio, ritiene la Corte che tale ricorso sia fondato. Ed invero, il diniego è stato motivato sul presupposto che la presente lite non sarebbe definibile, «poiché l’atto oggetto della controversia, la C.P. n. 071 2014 01186351 34 (2007) , non rientra tra quelli impositivi ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018. La cartella reca la partita di ruolo riferita all’IRESe sanzioni di cui all’avviso di accertamento n. TF3090102537/2011, redatto per l’anno d’imposta 2007 a carico della Hola Hola Holding, per la quale il sig.
Langella è considerato coobbligato. Il giudizio incardinato dalla Hola Hola Holding s.r.l. avverso l’avviso di accertamento citato la ha vista soccombente, peraltro in via definitiva, sia in primo che in secondo grado. Più precisamente, con sentenza n.71/35/2012, la C.T.P. di Napoli ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento citato; la sentenza è stata successivamente confermata dalla C.T.R. che, con la sentenza n. 3550/49/14 ha definitivamente concluso in senso favorevole all’Ufficio il contenzioso avverso l’avviso di accertamento».
Sul punto, va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, l’atto impugnato, pur essendo rappresentato da una cartella, ha natura di “atto impositivo” ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. R.G. N.1972/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 136/2018, essendo il primo atto con ilquale l’ente impositore ha portato a conoscenza del contribuenteLangella Giuseppe la propria pretesa impositiva nei confronti dello stesso contribuente. Al riguardo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, allorquando una cartella di pagamento non è stata preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento (come avviene, ad es., nel caso degli accertamenti automatici ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973), la cartella riveste anche la natura di “atto impositivo”, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del contribuente, conseguendone inoltre la sua impugnabilità ex art. 19 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, anche per contestare il merito dellapretesa impositiva (Cass., sez. un., 25 giugno 2021, n. 18298;
Cass. 27 agosto 2024, n. 23183; Cass.24 ottobre 2019, n. 27271; Cass. 28 dicembre 2017, n. 31055). E’ evidente, pertanto, come, nel caso di specie, in cui è pacifico che l’avviso di accertamento delle maggiori imposte non è stato notificato al contribuente, quale coobbligato solidale con le società consolidata e consolidante, la cartella di pagamento debba essere qualificata come “atto impositivo”, e quindi rientri tra quelli che possono essere oggetto di definizione agevolata. Quanto agli altri requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, deve rilevarsi che è irrilevante il rilievo, contenuto nel provvedimento di diniego, secondo il quale «la controversia che il Langella intende definire non è volta alla sua estromissione dal ruolo, intestato anche ad altri contribuenti, bensì all’annullamento del ruolo e della cartella (…) Nella presente fattispecie, la cartella di pagamento e il ruolo oggetto di impugnazione sono intestati anche ad altri R.G.
N.1972/2018 Cons. est. Valentino Lenoci soggetti, sicché il petitum dell’azione del Langella è costituito dall’annullamento non di una pretesa a lui notificata per la volta bensì di atti, la cartella ed il ruolo, afferenti anche ad altre posizioni giuridiche soggettive non più definibili in via agevolata». Invero, il fatto che il ruolo riguardi anche altre posizioni non esclude che il sig. Langella possa definire quel ruolo con riferimento esclusivo alla sua posizione, e limitatamente al credito per il quale è stata esercitata la pretesa impositiva; del resto, è chiaro che, attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento, il contribuente intendeprocedere all’annullamento del ruolo, ma sempre limitatamente alla propria posizione, ragion per cui il rilievo in questione si profila, prima che infondato, addirittura incomprensibile.
Ne discende, quindi, che:
i) la controversia è attribuita alla giurisdizione tributaria; ii) è parte in giudizio l’Agenzia delle Entrate; iii) l’atto rientra tra quelli impugnabili, ed ha natura di atto impositivo; iv) il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, e cioè entro il 24 ottobre 2018;
v) alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si era concluso con pronuncia definitiva; vi) la controversia non concerne risorse proprie della U.E. e l’I.V.A., né il recupero di aiuti di Stato. Ciò determina l’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, avendo il ricorrente versato l’importo del 5% del valore della controversia, ex art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018.
4. L’accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata comporta anche che il giudizio principale debba R.G. N.1972/2018 Cons. est. Valentino Lenoci essere dichiarato estinto, per intervenuta definizione della controversia.
5. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’intervenuta definizione in via amministrativa e alla stregua dellanatura delle ragioni giuridiche esaminate. P.Q.M