Court declares process extinguished due to agreement on simplified tax debt definition under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the plaintiff's agreement to the simplified tax debt definition under the Rottamazione Quater law. The plaintiff, represented by lawyer Leonardo Brasca, had previously challenged the tax agency's enforcement actions, but the agreement triggered the automatic perfection of the debt definition. Consequently, the court ruled that all prior judgments and proceedings became ineffective, and any payments made remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a party agrees to the simplified definition of tax debts under the Rottamazione Quater regime, the process is extinguished, rendering prior judgments ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7254/2020 R.G. proposto da : BARONETTI STEFANO, rappresentato e difeso dall’ avvocato BRASCA LEONARDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4296/ 07/ 2019 depositata il 17/06/2019,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/09/2025 La Preside