Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified debt definition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished because the plaintiff voluntarily adhered to the simplified debt definition procedure under the new tax law. The plaintiff's admission to this streamlined process legally terminated the litigation and confirmed the debt's validity. Consequently, the court ruled that all payments made remain non-refundable and the judgment is final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a party voluntarily adheres to the simplified debt definition procedure, the proceedings are extinguished, the debt is confirmed, and any payments made are definitively non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26050/2021 R.G. proposto da : MICO DI MINOGGIO GIAN FRANCO C SAS, rappresentata e difesa dagli avvocatiDANTE GIULIA e BERTAGGIALORENZO Contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE rappresentate e difese dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n.187/4/2021 depositata il 12/03/2021,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/09/2025 La Presiden