Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment scheme under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the taxpayer's adoption of the simplified payment scheme under Law 197/2022. The Revenue Agency argued that this statutory mechanism automatically extinguishes the debt and invalidates prior judgments, rendering any payments irrevocably acquired. The court accepted this interpretation, ruling that the procedural outcome is final and no further litigation is possible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The adoption of a simplified payment scheme for tax debts under the specified law automatically extinguishes the debt and renders all prior judgments and proceedings ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4490/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro EXTON S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.6171/ 03/ 2021 depositata il 23/07/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,18/09/2025 La