Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, House Project S.R.L., had not acted after the lower court proposed a settlement, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for dismissal under the Civil Procedure Code. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7232/2025 R.G. proposto da: HOUSE PROJECT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to FERRARIO ALBERTO ALFREDO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica alberto.ferrario@legalmail.it; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3011/2024 depositata il 15/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 7232/2025 Numero sezionale 2848/2025 Numero di raccolta generale 26028/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/09/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 7232/2025 Numero sezionale 2848/2025 Numero di raccolta generale 26028/2025 Data pubblicazione 24/09/2025