Italian tax court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment agreement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished after the taxpayer opted for the simplified payment agreement under Law 197/2022. The Regional Tax Commission confirmed that this choice perfected the debt definition, rendering the original judgment ineffective and the payments irrevocably acquired. Consequently, the appeal was dismissed because the underlying dispute no longer existed due to the statutory extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/2025: When a taxpayer opts for the simplified payment agreement, the debt definition is perfected, extinguishing the proceedings and rendering prior judgments ineffective while making payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26007/2024 R.G. proposto da : DI LELLO CARLA, rappresentata e difesa dall’avvocato BASSI VINCENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di Commissione tributaria regionale LAZIO n.5350/ 13/ 2024 depositata il 27/08/2024, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/09/2025 La Presi