Court dismisses tax appeal as process extinguished by law due to agreement on simplified debt definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the plaintiff had agreed to a simplified debt definition under the 2022 law. The plaintiff's lawyer argued for review of the tax assessment, but the opposing party contended that the agreement finalized the matter. The court ruled that such an agreement legally terminates the litigation and makes payments irrevocable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer agrees to a simplified debt definition, the process is extinguished, rendering prior judgments ineffective and payments irrevocable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14367/2024 R.G. proposto da : OTALLI ROSANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato VESCUSO GIUSEPPE, unitamente all'avvocato PRETE UMBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro REGIONE LAZIO - intimat a - avverso SENTENZA di Commissione regionale tributaria LAZIO n.7340/ 14/ 2023 depositata il 20/12/2023, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/09/2025 La P