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Decreto — n. 26016/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' settlement and mutual waiver of litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 26016/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the plaintiffs formally renounced their lawsuit, citing a settlement with the defendant. The court noted that since the opposing party accepted this waiver, no further proceedings were necessary. Consequently, the judgment of extinction was issued without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually waive litigation through settlement, the court must declare the proceedings extinct without examining the substantive claims.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal extinction of proceedings civil procedure code tax dispute resolution contenzioso tributario convenzione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 22 luglio 2025 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 luglio 2025 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 19793/2024 proposto da: SITAF SRL e POLYPHOTO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Daniele Manca Bitti e Gianmaria Frigo; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 627/9/2024 depositata il 26 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 22 luglio 2025 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 19793/2024 Numero sezionale 2840/2025 Numero di raccolta generale 26016/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0