Tax court process extinguished by agreement to simplified debt definition under L. 197/2022, preventing further litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished following the taxpayer's agreement to the simplified debt definition procedure under Law 197/2022. The State argued that this agreement perfected the definition and extinguished the proceedings, rendering prior judgments ineffective. Consequently, the court ruled that the process is terminated and any payments made remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer agrees to the simplified debt definition procedure, the process is extinguished, prior judgments lose effect, and payments made are definitively non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21416/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SERIO ROSALBA PATRIZIA ROBERTA, rappresentata e difesa in primo grado di giudizio dal dott. GIANLUCA SERIO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - intimat a - avverso SENTENZA di Commissione tributaria regionale PUGLIA n.911/ 29/ 2024 depositata il 05/03/2024, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 18/09/2025 La Presidente Titolale