Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct due to the appellant's failure to respond within the mandatory 40-day period. The Association Montessori, represented by Salvatore Rijli, filed a request for decision but did not formally contest the proposed settlement within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed settlement within forty days results in the deemed renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24448/2024 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTESSORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RIJLI SALVATORE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.1061/2024 depositata il 12/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 24448/2024 Numero sezionale 2835/2025 Numero di raccolta generale 26010/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/09/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 24448/2024 Numero sezionale 2835/2025 Numero di raccolta generale 26010/2025 Data pubblicazione 24/09/2025