Court dismisses tax debt appeal after simplified debt definition is perfected under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the perfection of a simplified debt definition under recent legislation. The plaintiffs argued against the Agency of Revenue, but the court noted that the new law rendered the debt definition effective and the original judgments void. Consequently, all payments made were deemed irrevocably acquired, and the case was closed without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The perfection of a simplified debt definition under the specified decree extinguishes the proceedings and renders prior judgments ineffective, making payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12651/2014 R.G. proposto da MALLARDO GERARDO, MALLARDO TIZIANA e MALLARDO MILENA, rappresentati e difesi dall'avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n.314 /52/2013 depositata il 13/11/2013 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025 dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/09/2025 LaPresiden