Italian tax court dismisses appeal as debt extinguished by simplified payment agreement under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax collection proceedings extinguished following the taxpayer's adherence to a simplified payment agreement under the Rottamazione Quater legislation. The Regional Tax Commission confirmed that the debt was fully settled, rendering all prior judgments and enforcement measures ineffective. Consequently, the Supreme Court upheld the dismissal of the appeal, ruling that the sums paid remain definitively acquired and non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer adheres to a simplified payment agreement under the Rottamazione Quater regime, the debt is extinguished, invalidating all prior judgments and making paid sums definitively non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19747/2024 R.G. proposto da : MASSARO LIDA, rappresentata e difesa dall’avvocato FONTANELLA GIANLUCA contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di Commissione regionale tributaria LAZIO n.3222/ 17/ 2024 depositata il 14/05/2024, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 18/09/2025 La