Court dismisses appeal as tax debt collection process extinguished by simplified agreement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the parties' adoption of a simplified debt agreement under Law 197/2022. The lower court ruled that the process terminated upon the agent's acceptance of the simplified load definition, rendering subsequent judgments ineffective. Consequently, the appeal was dismissed because the legal basis for the dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: When parties adopt a simplified debt agreement under the specified law, the process is extinguished, rendering prior judgments ineffective and making payments irrevocably acquired.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4344/2023 R.G. proposto da : SAIA PASQUALE, SAIA ELIO ALESSANDRO,rappresentati e difesi d agli A vvocat i ORLANDO ANGELA eMARCHESE GIUSEPPE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO rappresenta e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIAn.7871/12/2022 depositata il 23/09/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/09/2025 La Pr