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Ordinanza — n. 25988/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to apparent lack of reasoning and failure to evaluate grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25988/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision, ruling that the lower court's reasoning was merely apparent and failed to substantively evaluate the appellant's arguments. The court found the appellate judgment merely reiterated first-instance findings without addressing the specific evidence regarding unaccounted revenues or the validity of the tax recovery. Consequently, the decision was quashed and the case remanded for a new, properly reasoned examination by a different panel.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6 Cost.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The appellate judgment is invalid if it lacks a minimum constitutional level of reasoning, appearing only as a mere repetition of first-instance findings without an independent evaluation of the grounds of appeal.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal cassation minimum constitutional reasoning failure to evaluate grounds remand for new trial scopi fiscali inchiesta per frode fiscale reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6 Cost.
att e art. 111, sesto comma, Cost.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
- vizio di mancanza assoluta di motivazione e/o di motivazione apparente e/o perplessa, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Art. 132, secondo comma, n. 4 - art. 36, d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 - art. 36, d.lgs. 546/1992; art.
Art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600/1973
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600/1973, articolo 56, d.p.r.
art. 2697 cod. civ
266/1987, anche in relazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 111 comma 6 Cost
att e art. 111, sesto comma, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass.30/06/2020, n. 13248
111 comma 6 Cost.» (Cass.30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020).
Cass.03/02/2021, n. 2397
Cass. 05/08/2019, n. 20883
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14695/2018 R.G. proposto da: ANACLERICO GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Romano e domiciliata ope legis presso la Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 9805/2017 depositata in data 17 novembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Anaclerico group s.r.l. l’avviso di accertamento n. TF503AC04625 per Ires, Iva, Irap per l’anno di imposta 2009. In particolare, a seguito del p.v.c. del 17 maggio 2012 della Guardia di Finanza di Salerno, l’Ufficio rilevava: maggiori ricavi pari ad € 1.019.250,00 Avv. di acc. –IRES -IVA – IRAP - determinati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600/1973 sulla base di non giustificati versamenti mensili ai soci.

2. Avverso l’avviso di accertamento, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, la quale con sentenza n. 2477/2016 rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l’operato dell'ufficio in assenza di elementi probatori che avessero potuto inficiare l'accertata esistenza di ricavi non contabilizzati.

3. Contro tale sentenza proponeva appello la società dinanzi alla C.t.r. della Campania; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

4. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 9508/2017 depositata in data 17 novembre 2017, rigettava l’appello della società, confermando la sentenza di primo grado.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° luglio 2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 - art. 36, d.lgs. 546/1992; art. 118 disp. att e art. 111, sesto comma, Cost. - vizio di mancanza assoluta di motivazione e/o di motivazione apparente e/o perplessa, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato, con motivazione apodittica e meramente apparente , le censure contenute nell’atto di appello. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600/1973, articolo 56, d.p.r. 633/1972 e art. 20, primo comma, lett. a e b, d.p.r. n. 266/1987, anche in relazione dell’art. 2697 cod. civ. circa l’onere della prova di valida delega, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’eccezione di difetto di delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. –in relazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600/1973, art. 56, d.p.r. n. 633/1972, oltre che all’art. 7, legge n. 212/2000 – omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. – vizio di mancanza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata in appello sul difetto di motivazione con riferimento al recupero dell'IVA. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – in relazione all’art. 12, d.lgs. n. 472/1997 – omissione di pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha pronunciato sulla legittimità delle sanzioni irrogate. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso così rubricato: «Violazione dell’art. 1 comma 33 del d.lgs. n. 158/2015; riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cd. favor rei ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la società contribuente chiede l’applicazione delle sanzioni più favorevoli in virtù dello ius superveniens.

2. Il primo motivo è fondato. 2.3. Secondo l’accezione più volte illustrata da questa Corte (ex plurimis, Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione».

Pertanto, «[l]a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass.30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020). 2.4. Ancora costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui lasentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "perrelationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass.03/02/2021, n. 2397).

Invero, lasentenza d'appello può essere motivata "perrelationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate inprimo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe lesentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia diprimo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883). 2.5.

Nella fattispecie in esame, la C.t.r. non ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali declinati ed ha addirittura obliterato una motivazione della quale evincere l’iter logico giuridico sottostante allorquando si è limitata ad affermare che “l'appellante non riesce a superare i rilievi mossi sia in ordine finanziamenti soci sia in ordine alla inattendibilità delle scritture contabili nemmeno in questo grado di giudizio, limitandosi a ribadire quanto già affermato in 1°,già censurato dai primi giudici. Anche in questo grado di giudizio, l'appellante non riesce a dimostrare la provenienza delle somme versate dai soci al conto finanziamento soci infruttifero atteso la insufficiente capacità reddituale dei soci stessi”.

Di poi, alcun argomento viene speso riguardo all’infondatezza del recupero dell’IVA.

3. Dall’accoglimento di questo motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione