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Decreto — n. 25966/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares process extinguished due to taxpayer's voluntary adoption of simplified debt definition under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 25966/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil process extinguished after the taxpayer voluntarily adopted the simplified debt definition procedure. The plaintiff argued against the tax agency's enforcement actions, but the defendant successfully invoked the new law allowing for streamlined debt resolution. Consequently, the court ruled that all prior judgments and payments became ineffective and non-refundable upon this voluntary adoption.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The voluntary adoption of a simplified debt definition procedure by the taxpayer results in the extinction of the judicial process and renders all prior judgments and payments ineffective and non-refundable.

Parole chiave

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simplified debt definition process extinction voluntary adoption tax collection procedure non-refundable payments judicial process termination taxpayer rights

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25
2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25
2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20754/2021 R.G. proposto da : FLACCO GUGLIELMO, rappresentato e difeso dall'avvocato FLACCO GUGLIELMO; contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Avverso la SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE SEZ. DIST. PESCARAn.15/07/2021 depositata il 18/01/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 15/09/2025 La Presid