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Decreto — n. 25959/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25959/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25959/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21852/2012 R.G. proposto da CHIARUGI CORRADO e CHIARUGI MARCUS, rappresentati e difesi dall'avvocato GABRIELLI SERGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO FIRENZE 1, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n.15 /31 /2012 depositata il 15/02/2012 , pronunciata con riferimento agli atti per i qual i i ricorrent i ha nno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025 dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25959/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da CHIARUGI CORRADO e CHIARUGI MARCUS, rappresentati e difesi dall'avvocato GABRIELLI SERGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO FIRENZE 1, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n.15 /31 /2012 depositata il 15/02/2012 , pronunciata con riferimento agli atti per i qual i i ricorrent i ha nno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025 dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta differimento dell'imposizione detrazioni e rimborsi assoggettamento all'imposta debito fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21852/2012 R.G. proposto da CHIARUGI CORRADO e CHIARUGI MARCUS, rappresentati e difesi dall'avvocato GABRIELLI SERGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO FIRENZE 1, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n.15 /31 /2012 depositata il 15/02/2012 , pronunciata con riferimento agli atti per i qual i i ricorrent i ha nno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025 dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/09/2025 LaPresi