Italian Supreme Court dismisses correction request for advance litigation costs due to fixed court contribution rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected a request to correct an order regarding advance litigation costs. The applicants argued the court erred by liquidating costs at 200 euros instead of 423 euros, but the court held that the fixed court contribution is an obligation independent of the judge's calculation. Consequently, the lower court's order was interpreted as implicitly requiring the return of the fixed contribution amount already paid by the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; The fixed court contribution constitutes an independent obligation where the judge is not required to autonomously calculate the litigation costs, and any discrepancy is interpreted as the indicated sum being in addition to the fixed contribution already paid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ul ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., iscritto al n. 5882/2022 R.G., proposto da IACONO RAFFAELA ANNETTA e AVV. TRIMARCHI GIORGIO, quest’ultimo in qualità di procuratore della prima e, ai sensi dell’art.86 c.p.c., di difensore di sé medesimo (domicilio digitale: avv.giorgio.trimarchi@pec.it); -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 28602/2024 depositata il 6 novembre 2024; ●uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere CHIECA Danilo;
●letto il ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. depositato in data 19 marzo 2025, con il quale Raffaela Annetta Iacono e l’avv. Giorgio Trimarchi, suo difensore nel giudizio di cassazione iscritto al n. 5882/2022 R.G., hanno chiesto la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza n. 28602/2024 del 6 novembre 2024, pronunciata da questa Corte a definizione di tale giudizio, nella parte in cui sono state liquidate in 200 euro, anziché in 423 euro, le spese vive anticipate dal predetto avv. Trimarchi, distrattario;
●rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate, altra parte del giudizio innanzi indicato; ●consideratoche: -in base a quanto allegato dai ricorrenti, le spese vive in questione comprendevano i seguenti importi: 196 euro per contributo unificato ordinario, 200 euro per contributo unificato integrativo e 27 euro per anticipazioni forfettarie ex art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002; - per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari costituisce un’obbligazione «ex lege», di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della sua condanna allespese di lite, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; pertanto, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e nell’àmbito di essa non faccia alcun riferimento al contributo unificato pagato dalla parte vittoriosa, la pronuncia si deve intendere estesa implicitamente all’imposizione dell’obbligo di rimborso della somma versata per quel titolo, il cui pagamento sarà facilmente documentabile anche in sede esecutiva mediante l’esibizione della corrispondente ricevuta (cfr.
Cass. n. 18828/2015 , Cass. n. 15320/2017, Cass. n. 18529/2019); - è stato, inoltre, precisato che, ove le spese vive siano state liquidate in misura inferiore all’importo del contributo unificato, la statuizione resa sul punto dal giudice non va ritenuta affetta da errore materiale, ma deve essere interpretata nel senso che la somma espressamente indicata nel provvedimento sia stata riconosciuta in aggiunta a quella rappresentata dall’ammontare del contributo medesimo (cfr. Cass. 18828/2015, Cass. n. 16879/2024); -alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, che qui si ribadiscono, deve quindi ritenersi che con l’ordinanza in esame la soccombente Agenzia delle Entrate sia stata condannata a rimborsare alla parte ricorrente -e per essa al suo difensore distrattario-, in aggiunta alla somma di 200 euro liquidata per spese vive, l’importo da questa versato a titolo di contributo unificato;
●reputato, per le ragioni esposte, che l’istanza debba essere respinta; ●osservato, infine, che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, attesa la sua natura sostanzialmente amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29432/2024), e comunque in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M La Corte rigetta l’istanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema d