Italian tax court dismisses appeal after both parties withdraw, extinguishing the case with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer withdrew their request and the tax agency accepted this withdrawal. The court noted that no conditions for doubling the unified contribution were met under the relevant procedural articles. Consequently, the proceedings were terminated with the costs being compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When both parties withdraw their claims in a cassation appeal, the judgment is declared extinguished with compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da Dott. Lucio Napolitano Presidente Dott. Maria Luisa De Rosa Consigliere Dott. Maria Clara Sali Consigliere Dott. Federico Lume Consigliere Dott. Angelo Napolitano Consigliere est. rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29480/2022 R.G. proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Silvia Pansieri, Edoardo Andrea Savino e Rita Gradara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, in Largo Somalia n. 67;
– ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Numero registro generale 29480/2022 Numero sezionale 5671/2025 Numero di raccolta generale 25887/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 avverso la sentenza n. 5321/2022 della CTR della Sicilia, depositata in data 13/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1 luglio 2025 dal dott.
Angelo Napolitano; RILEVATO CHE: la contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Sicilia che aveva rigettato la domanda di rimborso di una parte dell’Irpeg versata in relazione all’anno d’imposta 1992; si è difesa con controricorso l’Agenzia delle Entrate; CONSIDERATO CHE: la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; alla rinuncia ha aderito anche l’Agenzia delle Entrate, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese; non ricorrono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Roma, 1/7/2025 Il Presidente Dott. Lucio Napolitano Numero registro generale 29480/2022 Numero sezionale 5671/2025 Numero di raccolta generale 25887/2025 Data pubblicazione 22/09/2025