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Ordinanza — n. 25885/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal on burden of proof for tax credit existence in refund case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25885/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's first ground regarding the timeliness of a supplementary tax declaration but allowed its second ground concerning the burden of proof. The agency argued the taxpayer failed to document the specific nature of the declaration error, while the taxpayer claimed the tax credit's existence was already established by a pending simplified procedure. The court ruled that the appellate judge erred by conflating the existence of the credit with its enforceability, requiring the taxpayer to prove the factual basis of the error.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 8 bis DPR 322/1998; Art. 38 DPR 602/1973: The appellate court must distinguish between the existence of a tax credit and its enforceability, requiring the taxpayer to provide documentary proof of the specific declaration error when the existence of the credit is not yet definitively established.

Parole chiave

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tax refund claim burden of proof declaration error supplementary declaration tax credit existence appellate review tax administration appeal detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 8 bis DPR 322/1998
602/73 e dell’art. 2del d.P.R.
Art. 38 DPR 602/1973
Resiste con controricorso la contribuente, che ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello della contribuente senza che quest’ultima assolvesse l’onere della prova su di essa incombente.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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SS.UU., n. 13378/2016
602 del 1973o opporsi in giudizio alle pretese sostanzialmente indebite dell’amministrazione (SS.UU., n. 13378/2016;
Cass., sez. 5, n. 15211/2023
Cass., sez. 5, n. 15211/2023).
sez. 5, n. 15211/2023
Cass., sez. 5, n. 15211/2023).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1079 / 20 2 1 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Angelini Finanziaria S.p.A , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dal prof. avv. Raffaello Lupi, dalla prof.ssa avv. DINIEGO DI RIMBORSO r.g. n. 1079/2021a.c.1/7/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano Alessia Vignoli e Claudio Lucisano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio n. 91; –controricorrente – Avverso lasentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO,n. 2828 / 20 20 , depositat a in data 7 / 10 /20 20 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio dell’1 luglio 2025 ; Fatti di causa In data 31/10/2006, la società Tenimenti Angelini S.p.A. presentò la dichiarazione fiscale modello unico 2006, per l’anno d’imposta 2005.

L’8/9/2008 la società, con dichiarazione integrativa, evidenziò un errorenell’indicazione dei dati relativi al quadro RF righi 80, 81, 82 e 83, rettificando gli imponibili. La medesima procedura integrativa di correzione fu effettuata dalla Angelini Finanziaria S.p.A. (d’ora in poi, anche “la contribuente”). In data 28/4/2011, la contribuente presentò istanza di rimborso, ribadendo quanto evidenziato nella dichiarazione integrativa, chiedendo la restituzione della somma di euro 928.661. Maturato il silenzio-rifiuto, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che rigettò il ricorso.

Su appello della contribuente, la C.T.R. riformò la sentenza di primo gradoin senso integralmente favorevole alla società. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente, che ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione r.g. n. 1079/2021a.c.1/7/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 2del d.P.R. n. 322/1998 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

– Tardività e nullità della dichiarazione integrativa presentata –Inapplicabilità della disciplina ex art. 1, comma 637, l. n. 190/2014 –Irretroattività della stessa in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazionedelle norme in tema di emendabilità della dichiarazione ex art. 2del d.P.R. n. 322 del 1998. Argomenta l’Agenzia che nel caso di specie la presentazione della dichiarazione integrativa a favore (in data 8/9/2008)sarebbe avvenuta oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, che spirava nell’ottobre 2007.

Essendo stata presentata oltre il detto termine, la dichiarazione integrativa a favore sarebbe tamquam non esset , essendo la contribuente decaduta dal diritto al rimborso, avendo essa presentato solo in data 28/4/2011 una valida istanza di rimborso. 1.1. Il motivo è infondato. Con riferimento al vecchio testo (anteriore cioè al d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016)dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, questa Corte ha statuito che il termine ivi fissato per la presentazione della dichiarazione integrativa in bonam partem(cioè a favore del contribuente) valesse solo ai fini della compensabilità del creditod’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa, presentata per emendare l’errore, con la conseguenza che, anche a prescindere dalla presentazione, nel termine ivi previsto, della dichiarazione integrativa, il contribuente potevachiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta versata nel termine ordinario di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973o opporsi in giudizio alle pretese sostanzialmente indebite dell’amministrazione (SS.UU., n. 13378/2016;

Cass., sez. 5, n. 15211/2023). r.g. n. 1079/2021a.c.1/7/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Nel caso di specie, il giudice di appello ha accertato che la domanda di rimborso era stata regolare, e dunque presentata anche nel rispetto del termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello della contribuente senza che quest’ultima assolvesse l’onere della prova su di essa incombente.

La contribuente, infatti, si sarebbe limitata ad allegare le dichiarazioni fiscali con i dati corretti, senza provare documentalmente in cosa sia consistito l’errore dichiarativo. 2.1. Il motivo è fondato. Il giudice di appello ha erroneamente riferito alla questione dell’esistenza del credito, cioè ai fatti costitutivi del credito della contribuente, le prove relative alla sua esigibilità, affermando che la definizione agevolata del contenzioso, pendente in Cassazione, relativa all’avviso di accertamentoRCG090101125, ha eliminato ogni ostacolo al rimborso richiesto dalla contribuente, ma nulla dicendo circa i documenti e le prove prodotte dalla contribuente a dimostrazione dell’esistenza del credito da rimborso azionato. 3.Il ricorso è accolto quanto al secondo motivo, rigettato il primo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT - 2 del Lazio, in diversa composizione. P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. r.g. n. 1079/2021a.c.1/7/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributari