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Ordinanza — n. 25882/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects tax agency claim that Ires refund for missed Irap deduction is barred after 2008.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25882/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax agency appealed a regional tribunal ruling allowing taxpayers to claim an Ires refund for unpaid Irap interest expenses. The agency argued that post-2008 law only permits direct deduction from the tax base, not reimbursement of overpaid taxes. The court rejected this, ruling that denying a refund when a taxpayer fails to exercise a deduction right creates a logical and legal contradiction. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the taxpayers' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 185/2008; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The right to a tax refund for amounts not deducted due to a taxpayer's failure to exercise a statutory deduction right is not excluded by subsequent legislative changes, as such exclusion would violate logical symmetry between the right to deduct and the right to recover overpaid taxes.

Parole chiave

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Ires refund claim Irap deduction right tax logical symmetry post-2008 legislation Cassation dismissal detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 185/2008
Angelo Napolitano 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
185/2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate deduce che l’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 3857 / 20 20 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Angelini Finanziaria S.p.A., Fater S.p.A., Angelini Holding S.p.A. (già Finaf S.p.A.), quest’ultima quale socio unico della Tenimenti Angelini S.p.A., cancellata dal registro delle imprese in data 18/2/2016, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , DINIEGO DI RIMBORSO r.g. n. 3857/2020a.c.1/7/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano rappresentate e difes e , in virtù di procur e special i a margine del controricorso, dal prof. avv.Raffaello Lupi, dalla prof.ssa avv. Alessia Vignoli e dall’avv. Claudio Lucisano, presso il cui studio sono elettivamente domiciliatein Roma, alla via Crescenzio n. 91; –controricorrenti – Avverso lasentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO,n. 467 5 / 17/ 201 9 , depositat a in data 2 9 / 7 /20 1 9 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio dell’1 luglio 2025 ;

Fatti di causa In data 27/12/2013, la società Angelini Finanziaria S.p.A., operante quale consolidante della società Tenimenti Angelini S.p.A., la stessa società Tenimenti Angelini S.p.A.e la società Fater S.p.A. (d’ora in poi, anche “le contribuenti”) presentarono istanza di rimborso Ires e, successivamente, in data 7/4/2014, fecero ricorso per ottenere il rimborso dell’Ires quantificata in euro 199.430,41 in quanto la società Tenimenti Angelini S.p.A., socia al 50% della società Fater S.p.A., che opera in regime di trasparenza fiscale, non aveva potuto recuperare la mancata deduzione dell’Irap per l’anno 2012con istanza telematica in quanto non prevista.

La C.T.P. di Roma accolse il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R. Contro la sentenza d’appello, ricorre per cassazione, con un solo motivo, l’Agenzia delle Entrate. Resistono con controricorso le contribuenti, che depositano anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione r.g. n. 3857/2020a.c.1/7/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate deduce che l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, nella sua formulazione vigente ratione temporis, e rimasta in vigore fino al 27 dicembre 2011 (essendo stata successivamente modificata dal d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 214 del 2011), prevedeva che “1.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione, ai sensi dell’art. 99, comma 1, Tuir, approvato con il d.P.R. n. 917 del 1986 e ss.mm., un importo pari al 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli artt. 5, 5 bis, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 446 del 1997, forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1 bis, 4 bis, 4 bis.1. del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. In relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota Irap riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10% dell’Irap dell’anno di competenza, riferita forfettariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1”.

L’Agenzia delle Entrate sostiene che solo per gli anni d’imposta precedenti al 2008 era prevista la possibilità di chiedere il rimborso della quota percentuale dell’Irap non dedotta dalla base imponibile r.g. n. 3857/2020a.c.1/7/2025 Cons. est. Angelo Napolitano dell’Ires, mentre a regime la regola sarebbe solo quella della deduzione dalla base imponibile, con esclusione del diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 1.1. Il motivo è infondato. L’interpretazione proposta dall’Agenzia ricorrente è irragionevole, in quanto, da un lato, riconosce che per l’anno d’imposta 2012 la contribuente aveva il diritto di dedursi la quota d’imposta Irap dalla base imponibile dell’Ires; dall’altro, esclude che la contribuente che non si sia avvalsa di tale diritto possa chiedere a rimborso la maggiore imposta Ires versata.

Si tratta, all’evidenza, di una interpretazione distonica, in quanto spezza, senza un motivo plausibile, la simmetria logica, prima ancora che giuridica, tra il diritto alla deduzione di una certa somma dalla base imponibile, che avrebbe consentito alla contribuente di pagare una minore imposta Ires, ed il diritto al rimborso nascente nel caso in cui la contribuente non si sia avvalsa del detto diritto alla deduzione. In altri termini, il diritto alla deduzione di una certa somma dalla base imponibile conforma in una certa misura l’obbligazione tributaria della contribuente, con la conseguenza che se quest’ultima, evidentemente per errore o per qualsiasi altro motivo, non esercita tale diritto, versando una maggiore imposta, sorge in capo ad essa il diritto al rimborso della maggiore somma indebitamente versata.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M r.g. n. 3857/2020a.c.1/7/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore delle società contribuenti, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro settemilaseicento per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis