Ordinanza — n. 25871/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7647 / 20 1 8 R.G. propost o da : Zipa s.r.l., in persona de i legal i rappresentant i pro tempore , e i soci Nicola Padovano (C.F. PDVNCL57T30A669V), Gennaro Ziri (C.F. ZRIGNR44P30A669I), Diego Padovano (C.F. PDVDGI69T26A669J), Raffaele Ziri (C.F. ZRIRFL76M14A669L), rappresentati e difesi dagli Avvocati Maria Perchinunno e Antonio Damascelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Alberico II n. 33; –ricorrenti – contro AVVISODI ACCERTAMENTO r.g. n. 7647/2018a.c.1/7/2025 Cons. est.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25871/2025 — snciv · Corte di Cassazione: L’Ufficio sosteneva che nell’esercizio 2007 non sarebbero stati contabilizzati in bilancio i ricavi riferiti al cantiere di via Ippocratee che la distinta delle rimanenze finali al 21/12/2007, con riferimento al detto cantiere di via Ippocrate, indicante il valore di euro 4.307.183, non sarebbe stata redatta in conformità al precetto dell’art. 92 Tuir, poiché non avrebbe riportato dettagliatamente gli importi complessivamente attribuiti ai tre cantieri in essa elencati. Di conseguenza, l’Ufficio riprese a tassazione la differenza tra il totale di euro 4.385.214,12(rimanenze finali + costi sostenuti nell’esercizio) e il valore delle rimanenze relative al cantiere di via Ippocrateindicato nella distinta pari ad euro 4.307.183. r.g. n. 7647/2018a.c.1/7/2025 Cons. est.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 7647 / 20 1 8 R.G. propost o da : Zipa s.r.l., in persona de i legal i rappresentant i pro tempore , e i soci Nicola Padovano (C.F. PDVNCL57T30A669V), Gennaro Ziri (C.F. ZRIGNR44P30A669I), Diego Padovano (C.F. PDVDGI69T26A669J), Raffaele Ziri (C.F. ZRIRFL76M14A669L), rappresentati e difesi dagli Avvocati Maria Perchinunno e Antonio Damascelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Alberico II n. 33; –ricorrenti – contro AVVISODI ACCERTAMENTO r.g. n. 7647/2018a.c.1/7/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAPUGLIA - BARI , n. 2540 / 1 /2017 , depositat a in data 1 / 8 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio dell’1 luglio 2025 ; Fatti di causa Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate rettificò il reddito d’impresa della Zipa s.r.l. (d’ora in avanti, anche “la società” o “la contribuente”), maggiorandolo in euro 78.031.
L’Ufficio sosteneva che nell’esercizio 2007 non sarebbero stati contabilizzati in bilancio i ricavi riferiti al cantiere di via Ippocratee che la distinta delle rimanenze finali al 21/12/2007, con riferimento al detto cantiere di via Ippocrate, indicante il valore di euro 4.307.183, non sarebbe stata redatta in conformità al precetto dell’art. 92 Tuir, poiché non avrebbe riportato dettagliatamente gli importi complessivamente attribuiti ai tre cantieri in essa elencati. Di conseguenza, l’Ufficio riprese a tassazione la differenza tra il totale di euro 4.385.214,12(rimanenze finali + costi sostenuti nell’esercizio) e il valore delle rimanenze relative al cantiere di via Ippocrateindicato nella distinta pari ad euro 4.307.183. r.g. n. 7647/2018a.c.1/7/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano Il maggior reddito societario determinato venne, dunque, imputato pro quotaai soci Nicola Padovano, Gennaro Ziri, Diego Padovano e Raffaele Ziri(d’ora in poi, anche “i soci” o “i contribuenti”). Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione avviato dai soci, i contribuenti impugnarono l’avviso di accertamento con distinti ricorsi. Riuniti i ricorsi, la C.T.P. li accolse, annullando la ripresa fiscale. La C.T.R., su appello dell’Ufficio, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la società e i soci propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione Innanzitutto, deve darsi atto che i soci Raffaele Ziri, Nicola Padovano e Diego Padovano hanno fatto ricorso alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, come attestato dalla documentazione depositata in atti, sicché per essi si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con riferimento alla società e a Gennaro Ziri, che non risulta che abbiano definito la controversia, il ricorso deve essere deciso. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Motivazione apparente. Motivazione perplessa. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. Denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.”, la società e i soci censurano la sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione. In particolare, mancherebbe il costrutto logico - giuridico della motivazione, in quanto il giudice di appello avrebbe censurato il r.g. n. 7647/2018a.c.1/7/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano decisum di primo grado in maniera apodittica, senza spiegare le ragioni. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata è affetta da un grave difetto motivazionale, che non consente di comprendere la ragioni poste a sostegno della riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole all’amministrazione. In particolare, la C.T.R. non spiega le ragioni di fatto e di diritto poste a base della ripresa fiscale; in che modo rileva, ai fini della ripresa fiscale, la pluralità dei cantieri gestiti dalla società contribuente; quali siano le ragioni di inattendibilità del giudizio espresso dalla C.T.P.; quali sarebbero “le risultanze processuali”che contrasterebbero con quanto affermato dal giudice di primo grado circa la considerazione unitaria e complessiva delle rimanenze. 2.La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo ( relativo al dedotto vizio di extrapetizione della sentenza impugnata) e del terzo motivo (relativo alla violazione degli artt. 85 e 109 Tuir).
3. In conclusione, con riferimento a Raffaele Ziri, Nicola Padovano e Diego Padovano, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, restando le relative spese a carico delle anzidette parti che le hanno anticipate. Con riferimento alla società e a Gennaro Ziri, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Puglia in diversa composizione. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio, per cessata materia del contendere, con riferimento a Raffaele Ziri, Nicola Padovano e Diego Padovano. Con riferimento alla società e a Gennaro Ziri, accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti i restanti. r.g. n. 7647/2018a.c.1/7/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di se