Decreto — n. 25846/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10101/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MEDITECK SRL, rappresentata e difesa dall’ avvocato SILLITTI IGNAZIO , unitamente all'avvocato LEVRERO ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIAn.1045/04/2015 depositata il 16/10/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto de l contenzioso tributario pendente in Cassazione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositatadall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si comunica che la controversia concernente la cartella di pagamento oggetto del contenzioso è stata regolarmente definitala ai sensi ex art. 1, commi da 231 a 252, L n. 19 7 del 2022; che, pertanto , il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 25846/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MEDITECK SRL, rappresentata e difesa dall’ avvocato SILLITTI IGNAZIO , unitamente all'avvocato LEVRERO ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIAn.1045/04/2015 depositata il 16/10/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto de l contenzioso tributario pendente in Cassazione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositatadall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si comunica che la controversia concernente la cartella di pagamento oggetto del contenzioso è stata regolarmente definitala ai sensi ex art. 1, commi da 231 a 252, L n. 19 7 del 2022; che, pertanto , il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10101/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MEDITECK SRL, rappresentata e difesa dall’ avvocato SILLITTI IGNAZIO , unitamente all'avvocato LEVRERO ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIAn.1045/04/2015 depositata il 16/10/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto de l contenzioso tributario pendente in Cassazione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositatadall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si comunica che la controversia concernente la cartella di pagamento oggetto del contenzioso è stata regolarmente definitala ai sensi ex art. 1, commi da 231 a 252, L n. 19 7 del 2022; che, pertanto , il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 16/09/2025 LaPresi