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Ordinanza — n. 25737/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on external res judicata grounds regarding TARSU and TARI tax disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25737/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that upheld a municipality's partial tax rectification. The taxpayer argued that a prior final judgment on a different tax (TARI) could not bind the current case (TARSU) due to distinct legal regimes. The court rejected this, ruling that the external res judicata effect applies because the underlying facts and legal relationships regarding the property's tax status were continuous and permanent across both tax years. Consequently, the taxpayer's claim that the previous judgment did not cover the merits was found unfounded, and the appeal was rejected with costs awarded to the municipality.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 19 D.Lgs. 546/1992: External res judicata binds subsequent proceedings between the same parties when prior final judgments establish permanent or multi-year factual and legal qualifications, even if different periodic taxes are involved.

Parole chiave

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external res judicata TARSU tax TARI tax periodic taxes tax rectification final judgment effect same parties lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Con unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
Art. 2, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Infine, ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla contribuente, secondo cui la sentenza precedente avrebbe riguardato solo aspetti pregiudiziali e non il merito, non fosse condivisibile, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i requisiti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 2909 c.c
Con unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21490/2022
Cass. n. 21490/2022, Cass n.12979.19, n.
Cass. n. 12979/2019
Cass. n. 1963/2018
Cass. n. 22130/2017
Cass. 15/09/2017, n. 21395
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7620/2022 R.G. proposto da ANTONELLI INDUSTRIE DOLCIARIE SPA, con l’avvocato ODOARDI FRANCESCO (DRDFNC75A17H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI LABICO, con l’avvocato LONGINO LOMBARDI BENEDETTO (LNGBDT68D07F839Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede in ROMA n.4011/2021 depositata il 10/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Labico ha notificato alla Antonelli Industrie Dolciarie SpA un avviso di accertamento in rettifica per la TARSU 2012– 2013, per un importo complessivo di € 150.003,00, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e altri oneri. L’atto in rettifica è stato emesso in parziale accoglimento dell’istanza di autotutela della società, che inizialmente prevedeva imposte più elevate (€ 60.080,24 per il 2012 e € 72.118,70 per il 2013).

2. La società ha impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Roma che, con sentenza n. 18028/43/2018, ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente.

3. Il comune ha interposto appello e la CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha accolto ritenendo che fosse autonomamente impugnabile l’atto di rettifica parziale emesso dal Comune di Labico per la TARSU 2012–2013, atteso che, pur essendo tassativo l’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ogni atto con cui l’amministrazione manifesta una pretesa impositiva deve poter essere contestato per garantire il diritto di difesa e il buon andamento della pubblica amministrazione. Ha inoltre ricordato che tra le stesse parti era già intervenuta, per l’anno d’imposta 2014, la sentenza n. 5906/2/2019 della stessa CTR, passata in giudicato, che ha affermato la soggezione alla TARSU dell’area oggetto del presente giudizio, rimarcando che, quando due giudizi tra le stesse parti riguardano lo stesso rapporto giuridico e condividono elementi di fatto o di diritto fondamentali, si verifica il cosiddetto giudicato esterno, che impedisce di rimettere in discussione quanto già definitivamente accertato, anche se relativo a periodi d’imposta diversi, purché la fattispecie sia caratterizzata da elementi costitutivi stabili o ricorrenti nel tempo.

Infine, ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla contribuente, secondo cui la sentenza precedente avrebbe riguardato solo aspetti pregiudiziali e non il merito, non fosse condivisibile, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 il giudice tributario può risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione sulla controversia.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motiv o , cui ha resistito con controricorso l’amministrazione.

5. Successivamente la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..La CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’efficacia espansiva del giudicato esterno – formatosi con una sentenza relativa alla TARI 2014 –al diverso giudizio riguardante la TARSU per le annualità 2012 e 2013. Secondo parte ricorrente sebbene la giurisprudenza riconosca che, in caso di tributi periodici, il giudicato possa estendersi a più annualità se si ripropone la stessa questione giuridica tra le stesse parti, tale estensione è ammissibile solo se si tratta di elementi costitutivi comuni e stabili nel tempo.

In caso contrario, e soprattutto quando si tratta di tributi diversi (come TARSU e TARI), relativi a periodi differenti e regolati da norme e regolamenti distinti, l’efficacia del giudicato non può espandersi automaticamente. 1.1. Nel caso in esame, il giudicato del 2014 riguardava la TARI (imposta diversa, introdotta da altra normativa e regolata da altro regolamento comunale), mentre l’attuale controversia riguarda la TARSU. Inoltre, le annualità e i fatti sottostanti sarebbero differenti. Perciò, secondo il ricorrente, la CTR ha violato l’art. 2909 del codice civile e la sentenza deve essere cassata nella parte in cui ha accolto l’appello del Comune di Labico, basandosi su un’inesistente efficacia preclusiva del giudicato esterno.

2. Il motivo non è fondato.

3. Questa Corte ha già chiarito, in materia di rapporto tra TARSU e TARI, che “le pertinenti disposizioni, - così come già oggetto di interpretazione da parte della Corte, -rendono esplicita, sulle questioni dirimenti, una sostanziale continuità regolativa nella disciplina della TARSU e della TARI” (v. Cass. n. 21490/2022, Cass n.12979.19, n. 1963.18; n. 22130.17). Né la ricorrente ha dedotto e specificato gli eventuali elementi di diversità e discontinuità (fattuali o normativi) che sarebbero in concreto ravvisabili nella fattispecie.

Ciò consente di ritenere applicabile il principio fatto proprio dalla CTR, in virtù del quale qualora due giudizi intervenuti tra le stesse parti si riferiscano allo stesso rapporto giuridico, l'accertamento effettuato in uno di essi mediante una sentenza passata in giudicato, in ordine a situazioni giuridiche ovvero a soluzioni di fatto o di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l'esame dello stesso punto nell’altro giudizio: in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. 15/09/2017, n. 21395 (Rv.645616 - 01) e molte altre).

4. Ne consegue che la doglianza è infondata.

5. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i requisiti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa