Italian court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of interest after prior settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible due to a lack of original interest. The applicant had previously requested a simplified dispute resolution in 2017, which was accepted, and all payments were fully executed by July 2017. Consequently, the court ruled that the legal dispute had already been resolved before the contested judgment was issued, rendering the current appeal pointless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 6 d.l. 193/2106: An appeal is inadmissible for lack of original interest if the underlying dispute was definitively resolved through a prior simplified procedure and full performance of obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15493/2022 del ruolo generale, proposto DA D’ADDARIO BARTOLOMEO (codice fiscale: DDD BTL 59P17 A662 I), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv. Filomena D’Addario (codice fiscale DDD FMN 56E46 A662 W) e Matteo Malandrino (codice fiscale MLN MTT 49E30 L049 G). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (codice fiscale 137568810002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587).
F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 15493/2022 - CONTRORICORRENTE Numero sezionale 5879/2025– Numero di raccolta generale 25731/2025 per la cassazione della sentenza n. 3170/29/2021 della Data pubblicazione 20/09/2025 Commissione tributaria regionale della Puglia (Sezione distaccata di Taranto), depositata il 3 dicembre 2021 non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 luglio 2025 dal Consigliere Ugo Candia.
FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia era la comunicazione preventiva di fermo amministrativo con cui l’agente della riscossione aveva minacciato l’apposizione del predetto vincolo, in ragione del mancato pagamento delle somme relative a tre cartelle di pagamento concernenti tasse automobilistiche.
2. La Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Taranto - accoglieva l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza n. 3156/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Taranto e, in riforma di tale pronuncia, rigettava l’originario ricorso del contribuente.
3. Bartolomeo D’Addario proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato in data 3/10 giugno 2022, articolando un unico motivo d’impugnazione.
4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava in data 12 luglio 2022 controricorso, con cui chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso.
5. Con memoria ex art. 380-bis.
1. c.p.c., depositata il 26 giugno 2025, l’istante ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, essendosi chiusa la procedura di definizione agevolata della lite presentata in data 14 aprile F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 15493/2022 Numero sezionale 5879/2025 2017, come rappresentato in sede di controricorso dall’Agenzia Numero di raccolta generale 25731/2025Data pubblicazione 20/09/2025 delle Entrate-Riscossione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si è appreso dai contenuti del controricorso che con istanza del 14 aprile 2017 l’istante aveva avanzato, in relazione alle pretese in oggetto, richiesta di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. 193/2106, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti. Detta istanza era stata accolta ed i pagamenti erano stati interamente eseguiti in data 25 luglio 2017.
2. Alla luce di quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse alla sua proposizione, essendo state definite le ragioni della contestazione ancor prima del deposito della sentenza impugnata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
4. Va dato atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) e quindi per il versamento da parte del ricorrente di una ulteriore somma pari a quella eventualmente dovuta per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della controricorrente F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 15493/2022 Numero sezionale 5879/2025 nella misura di 1.000,00 € per competenze, oltre al Numero di raccolta generale 25731/2025Data pubblicazione 20/09/2025 pagamento delle spese prenotate a debito; Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del rico