Court allows expedited settlement of tax debt for individual co-obligate in consolidated fiscal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Regional Tax Commission's refusal to grant an expedited settlement procedure for Giuseppe Langella's tax debt. Langella argued that because the tax assessment was issued against a consolidated company, the debt was not an 'impositional act' subject to the special settlement regime. The court rejected this, ruling that the debt remains an impositive act and that the individual co-obligate can seek settlement even though the tax roll includes other parties. Consequently, the expedited procedure was granted, extinguishing the main litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 117 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: The expedited settlement procedure applies to debts arising from impositive acts against individual co-obligates in consolidated fiscal cases, regardless of whether the tax roll includes other subjects or concerns only interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
corso iscritto al n. 14060/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro LANGELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elio Cocorullo e Pierangelo Della Morte in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Campanian. 9533/2017, depositata il 7 novembre 2017 ; nonché sul ricorso proposto da:
CARTELLA DI PAGAMENTO –IRES CONSOLIDATO INTERESSI2007. R.G. N.14060/2018 Cons. est. Valentino Lenoci LANGELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Elio Cocorullo in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 10 giugno 2020, n. 54422/2020 prot.; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal consigliere relatore dott.
Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. Langella Giuseppe impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la cartella di pagamento n. 071-2015-0000596378/004, avente ad oggetto gli interessi dovuti sulla maggiore IRES accertata per l’anno 200 7 , per l’importo complessivo di € 54.075,38. Tale cartella era stata emessa a seguito della sentenza della Commissione T ributaria R egionale della Campania n. 3550/49/2014, depositata l’8 aprile 2014 e divenuta definitiva in favore dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TF3090102537/2011, emesso a carico della società Hola Holding s.r.l., in qualità di società consolidante/controllante della società consolidata Redoil Italia R.G.
N.14060/2018 Cons. est. Valentino Lenoci s.p.a. in liquidazione.Per l’anno d’imposta in questione, la Hola Holding s.r.l. (consolidante) aveva esercitato l’opzione per il consolidato fiscaleex art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti della Redoil Italia s.p.a. in liquidazione (consolidata), per cui era stato notificato alla Hola Holding s.r.l. il predetto avviso di accertamento per IRES 2007, in qualità di controllante/consolidante, a seguito di rettifica operata sul reddito della società consolidata Redoil Italia s.p.a. in liquidazione.
A seguito del ricorso tributario proposto dalla società controllante/consolidante Hola Holding. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento in questione, l’Ufficio aveva proceduto, a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ad effettuare una serie di iscrizioni a ruolo, tra cui quella impugnata. Nel ricorso, il sig. Langella precisava di avere ricoperto la carica di amministratore della Hola Holding s.r.l. sino alla data del 25 marzo 2010e, successivamente, dal 26 settembre 2011 al 18 dicembre 2014, nonché, nel contempo, la carica di presidente del C.d.A. della Redoil Italia s.p.a., società interamente controllata dalla Hola Holding; il contribuente deduceva quindi l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella impugnata, di cui chiedeva l’annullamento per:
1) omessa notifica dell’atto presupposto, in quanto l’avviso di accertamento n. TF3090102537/2011 non gli era stato notificato;
2) omessa motivazione dell’atto;
3) insussistenza della responsabilità solidale del ricorrente;
4) insussistenza della responsabilità per le sanzioni tributarie. R.G. N.14060/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 2. La Commissione T ributaria P rovinciale di Napoli, con sentenza n. 26806 /201 5 , depositata il 2 dicembre 2015 , rigettava il ricorso.
3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria R egionale della Campania, con sentenza n. 9533/2017, pronunciata il 24 ottobre 2017 e depositata in segreteria il 7 novembre2017, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava la cartella impugnata, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 4 maggio2018). Resiste con controricorso Langella Giuseppe.
5. Nelle more del presente giudizio di legittimità, Langella Giuseppe presentavaistanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, che tuttavia veniva rigettata dall’Ufficiocon provvedimento n. 54422/2020 prot., notificato dall’Agenzia delle Entrate in data 10 giugno 2020. Avverso tale diniego il contribuente ha proposto ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
6. Con decreto del 14 marzo 2025 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 17 giugno 2025 , ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:
1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tremotivi. R.G. N.14060/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., per non avere tenuto conto, la C.T.R., delle sue precedenti sentenze n. 5560/46/2014 e n. 5563/46/2014, depositate il 3 giugno 2014, vertenti su questioni identiche relative ad altre cartelle di pagamento, e nelle quali erano state rigettate le prospettazioni formulate dal Langella, con riferimento all’esclusione della propria responsabilitàsolidale per le obbligazioni sociali della Hola Holding s.r.l., ed alla inidoneità della notifica dell’accertamento “madre” alla Hola Holding s.r.l. a costituire presupposto per l’emanazione delle cartelle di pagamento anche nei confronti del ricorrente. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 40-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 127 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., per avere, la C.T.R., ritenuto che l’omessa notifica del prodromico accertamento alla persona fisica coobbligata solidale con la società avrebbe comportato la nullità della successiva cartella notificata a quest’ultima, posto che l’unico obbligo dell’Agenzia era quello di notificare l’avviso di accertamento alla società consolidata ed alla società consolidante. 1.3.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. Rileva, in particolare, che, a prescindere dalla formale carica rivestita al momento della notifica dell’avviso di accertamento R.G. N.14060/2018 Cons. est. Valentino Lenoci presupposto, il Langella aveva comunque avuto cognizione dello stesso accertamento, avendo partecipato ai successivi giudizi, peraltro conclusi sfavorevolmente, e tale circostanza era stata completamente elisa dalla C.T.R.
2. Con il ricorso proposto da Langella Giuseppe ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, il contribuente eccepisce l’illegittimità del diniego opposto dalla domanda di definizione agevolata, deducendo – sulla base di un unico motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 6 cit., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., in quanto la cartella di pagamento impugnata era da considerare un “atto impositivo”, trattandosi del primo e unico atto attraverso il quale la pretesa impositiva veniva estrinsecata nei confronti del ricorrente, e come tale rientrava tra le ipotesi di atto condonabile.
3. Cominciando, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico- giuridica, lo scrutinio dei motivi dal ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego della definizione agevolata opposto dall’Ufficio, ritiene la Corte che tale ricorso sia fondato. Ed invero, il diniego è stato motivato sul presupposto che la presente lite non sarebbe definibile, «poiché l’atto oggetto della controversia, la C.P. n. 071 2015 00005963 78 (2007) , non rientra tra quelli impositivi ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018. La cartella reca la partita di ruolo riferita ai soli interessi relativi all’IRES di cui all’avviso di accertamento n. TF3090102575/2011, redatto per l’anno d’imposta 2007 a carico della Hola Hola Holding, per la quale il sig.
Langella è considerato coobbligato. Gli interessi sono correlati al giudizio incardinato dalla Hola Hola Holding s.r.l. avverso l’avviso di R.G. N.14060/2018 Cons. est. Valentino Lenoci accertamento citato, che la ha vista soccombente peraltro in via definitiva, sia in primo che in secondo grado. Più precisamente, con sentenza n.71/35/2012, la C.T.P. di Napoli ha revocato la sospensione concessa con ordinanza collegiale e rigettato il ricorsoavverso l’avviso di accertamento citato; la sentenza è stata successivamente confermata dalla C.T.R. che, con la sentenza n. 3550/49/14 ha definitivamente concluso in senso favorevole all’Ufficio il contenzioso avverso l’avviso di accertamento».
Sul punto, va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, l’atto impugnato, pur essendo rappresentato da una cartella, ha natura di “atto impositivo” ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, essendo il primo atto con i quale l’ente impositore ha portato a conoscenza del contribuenteLangella Giuseppe la propria pretesa impositiva nei confronti dello stesso contribuente. Al riguardo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, allorquando una cartella di pagamento non è stata preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento (come avviene, ad es., nel caso degli accertamenti automatici ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973), la cartella riveste anche la natura di “atto impositivo”, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del contribuente, conseguendone inoltre la sua impugnabilità ex art. 19 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass., sez. un., 25 giugno 2021, n. 18298;
Cass. 27 agosto 2024, n. 23183; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27271; Cass. 28 dicembre 2017, n. 31055). R.G. N.14060/2018 Cons. est. Valentino Lenoci E’ evidente, pertanto, come, nel caso di specie, in cui è pacifico che l’avviso di accertamento delle maggiori imposte non è stato notificato al contribuente, quale coobbligato solidale con le società consolidata e consolidante, la cartella di pagamento debba essere qualificata come “atto impositivo”, e quindi rientri tra quelli che possono essere oggetto di definizione agevolata. Quanto agli altri requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, deve rilevarsi che è irrilevante che la cartella di pagamento impugnata riguardi solo gli interessi, trattandosi comunque di debito iscritto a ruolo, impugnabile nell’àmbito di una controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Totalmente irrilevante è poi il rilievo, contenuto nel provvedimento di diniego, secondo il quale «la controversia che il Langella intende definire non è volta alla sua estromissione dal ruolo, intestato anche ad altri contribuenti, bensì all’annullamento del ruolo e della cartella (…) Nella presente fattispecie, la cartella di pagamento e il ruolo oggetto di impugnazione sono intestati anche ad altri soggetti, sicché il petitumdell’azione del Langella è costituito dall’annullamento non di una pretesa a lui notificata per la volta bensì di atti, la cartella ed il ruolo, afferenti anche ad altre posizionigiuridiche soggettive non più definibili in via agevolata».
Invero, il fatto che il ruolo riguardi anche altre posizioni non esclude che il sig. Langella possa definire quel ruolo con riguardo esclusivo alla sua posizione, e limitatamente al credito per il quale è stata esercitata la pretesa impositiva; del resto, è chiaro che, attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento, il R.G. N.14060/2018 Cons. est. Valentino Lenoci contribuente intenda procedere all’annullamento del ruolo, ma sempre limitatamente alla propria posizione, ragion per cui il rilievo in questione appare, prima che infondato, addirittura incomprensibile.
Ne discende, quindi, che:
i) la controversia è attribuita alla giurisdizione tributaria; ii) è parte in giudizio l’Agenzia delle entrate; iii) l’atto rientra tra quelli impugnabili, ed ha natura di atto impositivo; iv) il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, e cioè entro il 24 ottobre 2018;
v) alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si era concluso con pronuncia definitiva; vi) la controversia non concerne risorse proprie della U.E. e l’I.V.A., né il recupero di aiuti di Stato. Ciò determina l’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, avendo il ricorrente versato l’importo del 15% del valore della controversia, ex art. 6, comma 2, lett. b), d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018.
4. L’accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata comporta anche che il giudizio principale debba essere dichiarato estinto, per intervenuta definizione della controversia.
5. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’intervenuta definizione in via amministrativa ed in dipendenza della natura delle questioni giuridiche esaminate. P.Q.M R.G. N.140