Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to double preclusion and lack of factual facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding omitted facts and lack of notification. The court ruled that the taxpayer's complaints were barred by the principle of double preclusion and constituted legal arguments rather than specific factual events. Consequently, the lower tribunal's decision upholding the tax assessment was confirmed without review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: Appeals alleging omissions of facts are inadmissible if barred by double preclusion or if the alleged omissions concern legal arguments rather than specific factual events.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ZA sul ricorso iscritto al n. 28703/2017 R.G. proposto da AVV. ORESTANO SALVATORE, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con indicazione di domicilio digitale (salvatoreorestano@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore, entrambe domiciliate in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentate e difese ope legis; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3608/17 depositata il 20 giugno 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2025 dal Consigliere CHIECA Danilo.
FATTI DI CAUSA L’avv. Salvatore Orestano impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella esattoriale n. 09720150007989990 notificatagli da Equitalia Sud s.p.a. per conto della Direzione Provinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate a sèguito del mancato o tardivo pagamento di tributi vari e sanzioni inerenti agli anni d’imposta 2008, 2010 e 2011. Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio dell’agente della riscossione e dell’ente impositore, respingeva il ricorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che - con sentenza n. 3608/17 del 20 giugno 2017 - rigettava l’appello della parte privata.
Contro questa sentenza l’Orestano ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), successore ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., a sua volta incorporante Equitalia Sud s.p.a., hanno resistito con unico controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i quattro motivi di ricorso per cassazione sono denunciate: (1)l’ erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione quanto dedotto dall’odierno ricorrente circa l’inesistenza della cartella di pagamento impugnata, per le ragioni esposte nei precedenti gradi e qui richiamate e confermate ; (2)l’ erroneità della sentenza impugnata laddove omette di considerare quanto dedotto dall’odierno ricorrente circa l’inesistenza della notificazione dell’atto impugnato per i motivi esposti nei precedenti gradi e qui richiamati e confermati ; (3)l’ erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, omettendo di prendere in considerazione quanto evidenziato dall’odierno ricorrente circa l’inesistenza della cartella di pagamento qui impugnata, non ha riconosciuto la conseguente intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione ; (4)l’ erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di considerare le doglianze dell’odierno ricorrente circa la questione della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale: infatti, ove si fosse dato corso a tale incombente, l’odierno ricorrente avrebbe potuto dimostrare la eccessività delle somme ritenute dovute dalle controparti sia in linea ”capitale“ sia con riferimento alle somme ”aggiuntive“ relative a sanzioni ed interessi .
2. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2.1 Anzitutto, esso risulta carente dei requisiti di forma - contenuto prescritti dai nn.
3) e 4) dell’art. 366, comma 1, c.p.c., nella versione temporalmente vigente. 2.2 Manca, infatti, una sia pur sintetica esposizione dei fatti di causa, indispensabile per una precisa cognizione dello svolgimento della vicenda processuale nelle sue articolazioni, e dunque delle argomentazioni, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la pronuncia di primo grado, delle difese svolte dalle parti in grado appello e, infine, delle motivazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr., tra le tante,Cass. n. 24179/2025, Cass. n. 1352/2024, Cass.n. 35949/2023). 2.3 Inoltre, le critiche rivolte alla decisione di seconde cure non sono state articolate in motivi specifici riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360, comma 1, c.p.c. (v., ad es., Cass. n. 34661/2023, Cass. n. 22416/2022, Cass. n. 3765/2019). 2.4 Come si è visto, l’Orestano imputa alla CTR di non aver esaminato le deduzioni difensive da lui asseritamente svolte su talune questioni ( inesistenza della cartella di pagamento , inesistenza della notificazione dell’atto impugnato , intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione , mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ). 2.5 Ora, ove anche si volesse ritenere che egli abbia inteso dolersi del mancato esame da parte dei giudici d’appello di fatti decisivi e controversi, come lascerebbe pensare l’uso delle locuzioni omesso di prendere in considerazione e omesso di considerare , simili censure non potrebbero comunque trovare ingresso in questa sede, sia per la preclusione da cd.
«doppia conforme» sancita dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile «ratione temporis» , sia alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui costituisce fatto , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c., un preciso accadimento storico-naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e non una questione giuridica, un punto, un’argomentazione o deduzione difensiva (cfr. Cass. n. 2943/2025, Cass. n. 22483/2024, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 17596/2021, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. Sez. Un. nn. 8053- 8054/2014). 2.6 D’altro canto, i motivi nemmeno si prestano ad essere riqualificati in termini di omessa pronuncia su domande o eccezioni proposte dall’odierno ricorrente, non recando univoco riferimento alla nullità della sentenza derivante da tale omissione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 17931/2013).
3. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso va, quindi, dichiaratoinammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4.1 Poiché le controricorrenti sono state entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato e hanno assunto la medesima posizione processuale, va liquidato in loro favore un compenso unico aumentato nella misura del 30 per cento, a norma dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 (“ratione temporis” applicabile).
5. Non può essere accolta, siccome del tutto sprovvista di supporto argomentativo e probatorio, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata dalle stesse controricorrenti. 5.1 In proposito, è opportuno ricordare che, nell’ipotesi di rigetto sia del ricorso per cassazione che dell’istanza, meramente accessoria, avanzata dal controricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non si è in presenza di una pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare una situazione di parziale reciproca soccombenza (cfr. Cass. n. 20865/2025, Cass. n. 16517/2024, Cass. n. 14813/2020).
6. Stante l’esito dell’impugnazione, va resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.500 euro per compensi, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Così