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Decreto — n. 25684/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25684/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25535/2023 R.G. proposto da: STRANGIO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANCALIA 21, presso lo studio dell’avvocato LANGOSCO DI LANGOSCO RICCARDO (LNGRCR82L28L736H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- Numero registro generale 25535/2023 Numero sezionale 2782/2025 Numero di raccolta generale 25684/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2972/2023 depositata il 08/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25684/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 25535/2023 R.G. proposto da: STRANGIO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANCALIA 21, presso lo studio dell’avvocato LANGOSCO DI LANGOSCO RICCARDO (LNGRCR82L28L736H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- Numero registro generale 25535/2023 Numero sezionale 2782/2025 Numero di raccolta generale 25684/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2972/2023 depositata il 08/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo pagamento a contanti del saldo condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25535/2023 R.G. proposto da: STRANGIO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANCALIA 21, presso lo studio dell’avvocato LANGOSCO DI LANGOSCO RICCARDO (LNGRCR82L28L736H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- Numero registro generale 25535/2023 Numero sezionale 2782/2025 Numero di raccolta generale 25684/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2972/2023 depositata il 08/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 15/09/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 25535/2023 Numero sezionale 2782/2025 Numero di raccolta generale 25684/2025 Data pubblicazione 19/09/2025