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Decreto — n. 25659/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25659/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25659/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24800/2022 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliato, come da domicilio digitale in atti, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO MONOPOLI -intimato- Numero registro generale 24800/2022 Numero sezionale 2777/2025 Numero di raccolta generale 25659/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania n.2610/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25659/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 24800/2022 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliato, come da domicilio digitale in atti, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO MONOPOLI -intimato- Numero registro generale 24800/2022 Numero sezionale 2777/2025 Numero di raccolta generale 25659/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania n.2610/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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recupero delle spese esecutive rimborso delle spese condono delle spese procedurali ripetibili fine del processo compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della Campania n.2610/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24800/2022 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliato, come da domicilio digitale in atti, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO MONOPOLI -intimato- Numero registro generale 24800/2022 Numero sezionale 2777/2025 Numero di raccolta generale 25659/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania n.2610/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/09/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 24800/2022 Numero sezionale 2777/2025 Numero di raccolta generale 25659/2025 Data pubblicazione 19/09/2025