Cassation court remands tax notification case to lower court due to pending Constitutional Court ruling on proof requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision upholding the validity of tax collection notices. While the Court acknowledged the taxpayer's arguments regarding notification procedures and the need for proof of delivery when the recipient is temporarily unavailable, it noted conflicting precedents in its own jurisprudence. Consequently, the Court decided to remand the case to the lower court to await the outcome of a pending Constitutional Court ruling on the specific evidentiary requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; Art. 60 Dpr n. 600/1973; Art. 26 Dpr n. 602/1973: In cases of temporary irreperibility of the recipient, the Court must prevent jurisprudential conflicts by remanding the case to await the Constitutional Court's decision on the necessity of proving the mailing and receipt of the informational letter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Consentino Salvatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Pietro Rabiolo del Foro di Caltanissetta, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gaetano Alessi, alla via Monte Zebio n. 28 in Roma; -ricorrente - contro Riscossione Sicilia Spa, già Serit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Balistreri, che ha indicato recapito Pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1079/2018, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, il 18.9.2017, e pubblicata il 12.3.2018; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Irpef 2006/2010 - Intimazione di pagamento - Notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali -Questioni controverse.
1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Consentino Salvatore sedici intimazioni di pagamento aventi ad oggetto il maggior reddito ritenuto conseguito, per quanto di interesse, in relazione al tributo dell’Irpef, con riferimento agli anni dal 2006 al 2010.
2. Il contribuente impugnava le intimazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, contestando l’invalidità della notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento. La citata CTR dichiara il difetto di giurisdizione in relazione a taluni atti impugnati e, per il resto , riteneva fondate le difese proposte dal contribuente in relazione alla notificazione di otto cartelle di pagamento, annullandogli atti di ingiunzione in relazione a queste ultime.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole adottata all’esito del giudizio di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, la quale – con la sentenza indicata in epigrafe - riteneva che le notificazioni delle otto prodromiche cartelle di pagamento risultassero tutte regolari. Pertanto riformava la decisione di primo grado ed affermava la piena validità ed efficacia anche delle intimazioni di pagamento conseguenti a dette cartelle esattoriali.
4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la suddetta pronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Riscossione Sicilia Spa ha resistitomediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente denuncia la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e comunque la violazione di legge, per non avere la CTR pronunciato su tutta la domanda, non avendo esaminato adeguatamente ciascuna delle notificazioni per cui è causa.
2. Mediante il secondo motivo di impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce ancora la nullità della pronuncia del giudice del gravame a causa dell’omesso esame di un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento alla necessità che, in caso di notificazione consegnata a persona diversa dal destinatario, occorre l’invio, nonché la ricezione, della raccomandata informativa.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente prospetta la violazione dell’art. 60, lett. B-bisdel Dpr n. 600 del 1973, e rinnova la propria contestazione riferita alla necessità che, in caso di notificazione consegnata a persona diversa dal destinatario, occorre l’invio e la ricezione della raccomandata informativa.
4. Mediante il quarto motivo d i impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, perché nel caso di irreperibilità relativa del destinatario occorre non solo il deposito degli atti esattivi presso la casa comunale, ma pure la consegna della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la mera spedizione.
5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto, in relazione alle notificazioni eseguite in mani proprie del contribuente, che tanto fosse sufficiente ad assicurarne la regolarità, mentre era stata chiesta la verifica del contenuto degli atti, in relazione ai quali erano stati prodotti solo estratti di ruolo e non gli originali, o le copie conformi, delle cartelle di pagamento.
6. Osserva il collegio che le questioni poste con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso attengono al problema, in caso di irreperibilità c.d. relativa (cioè temporanea) del destinatario, della necessità (o meno) della prova dell’invio della raccomandata informativa ed eventualmente anche della sua ricezione, anche in considerazione della decisione della Corte costituzionale n. 258 del 2012 e della sua applicabilità a notifiche precedentemente eseguite. In materia si sono registrate pronunce di senso diverso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. sez. V, 27.1.2022, n. 2377; Cass. sez. VI-V, 19.4.2018, n. 9782; Cass. SU, 15.4.2021 n. 10012; Cass. sez. V, 25.10.2024, n. 27729; Cass. sez. V, 4.4.2025, n. 8910), onde si profila necessario prevenire possibili contrasti di giurisprudenza, fermo restando che deve anche tenersi conto, naturalmente, delle diverse possibili modalità di notificazione previste dall’ordinamento. Appare,pertanto, opportuno rimettere la definizione della causa ad una pubbli