Cassation court dismisses appeal due to procedural extinction via simplified tax definition under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished without examining the merits of the taxpayer's arguments regarding tax credit notification. The taxpayer had requested a simplified tax definition, which the tax authority failed to deny or process within the statutory deadlines. Consequently, the court ruled that the underlying dispute ceased to exist, terminating the legal proceedings automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 d.l. n. 119 del 2018; Art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992: When a taxpayer requests a simplified tax definition and the tax authority fails to issue a decision or file the case within the prescribed time limits, the proceedings are automatically extinguished.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: X-Files Sas di Domenico Di Lonardo, già X - Files Sas di Maria Cappa e X-Files di M. Colucci C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. Maria Cappa del Foro di Potenza, che ha indicato recapito pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Filomena Mossucca (Studio Longo), alla via San Tommaso D’Aquino n. 83 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -intimata - avverso la sentenza n. 699/2017, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata il 21.9.2017, e pubblicata il 7.11.2017;
OGGETTO: Irpef 2009 - Questioni di notificazione - Definizione agevolata - Art. 6 d.l.n. 119 2018. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla X-Files Sas l’atto di recupero n. TC3CRT50050/2013, ritenendo l’indebito utilizzo in compensazione di un credito d’imposta attinente a nuove assunzioni in aree svantaggiate, con riferimento al tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2009.
2. La società proponeva istanza di reclamo/mediazione e quindi ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, introducendo plurime contestazioni, procedimentali e di merito. L’adita CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, ed annullavano l’atto di recupero.
3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la decisione sfavorevole adottata all’esito del giudizio di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, la quale – con la sentenza indicata in epigrafe - riteneva che la notificazione dell’originario ricorso introduttivo della contribuente, effettuata servendosi di un operatore postale privato, dovesse qualificarsi inesistente. In conseguenza riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto di recupero.
4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia della CTR della Basilicata, affidandosi a tre motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione del ricorso in data 9.5.2018, ma non si è costituita nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, come mod., in combinato disposto con la legge n. 890 del 1982, e dell’art. 37 della legge n. 96 del 2010 (recepimento Dir. 2008/6/CE), per avere la CTR erroneamente ritenuto invalida la notificazione del reclamo- mediazione a mezzo operatore postale privato: Posta Express, che però risultava regolarmente titolare di abilitante licenza individuale rilasciata dal Ministero competente.
2. Mediante il secondo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 CEDU, dell’art. 111 Cost., degli artt.156, 157 e 160 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che la notificazione a mezzo operatore postale privato abilitato dovesse ritenersi inesistente, ed averne tratto la conclusione che il preteso vizio della notificazione non risultasse sanato neppure dalla tempestiva costituzione in giudizio dell’Amministrazione finanziaria.
3. Con il terzo motivo di ricorso proposto, “in via estremamente gradata” (ric., p. 11), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contribuente prospetta la violazione dell’art. 17 bis del d . l gs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che la notificazione dell’istanza di reclamo-mediazione fosse equiparabile alla notificazione di un atto giudiziario, ed avere perciò ritenuto applicabile alla notifica in contestazione una disciplina normativa non conferente.
4. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. La ricorrente società, infatti, ha depositato istanza per l’ottenimento della dichiara zione di estinzione del processo, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv.dalla l. n. 136 del 2018. 4.1. L’istanza relativa al credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, autorizzato nel 2008 ed utilizzato in compensazione negli anni 2009, 2010 e 2011, per l’importo di Euro 5.214,24, è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 29.5.2019, prot. 0035745 (Ufficio DP Potenza).
La contribuente ha, quindi, prodotto la documentazione relativa al versamento degli oneri, intervenuto nella stessa data del 29.5.2019 (prot. ADE n. 19052910033912387). 4.2. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
5. Il processo deve, pertanto , essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. dalla l. n. 136 del 2018, e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
6. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.dalla l. n. 136 del 2018. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio introdotto dalla X-Files Sas di Domenico Di Lonardo, in per