Court declares process extinguished due to simplified debt definition under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the simplified definition of debt under the new tax law. The appellant, Urano 80 Soc Coop Ed A, challenged a Rome Capitale judgment regarding economic resources and tax collection, but the court noted the debt was already defined under Law 197/2022. Consequently, the court ruled that the proceedings are terminated and any payments made remain non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The simplified definition of debt under the specified law extinguishes the judicial process, rendering subsequent judgments ineffective and payments made non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25380/2018 R.G. proposto da URANO 80 SOC COOP ED A MP, rappresentata e difesadall’avvocato CIGLIANO FRANCESCO contro ROMA CAPITALE, rappresentato e difesodall’avvocato GAROFOLI UMBERTO nonchécontro ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHEe AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n.1066 /10/2018 depositata il 20/02/2018 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/09/2025 LaPresid