Decreto — n. 25586/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29112/2022 R.G. proposto da : FUSCO MARIA GRAZIA, rappresentata e difesadall’avvocato DE VITO RAFFAELE ; contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA e ANDREOTTOLA ANTONIO; avverso la SENTENZA d ella COMM. TRIB. REG. ABRUZZO n.260/ 02/ 2022 depositata il 26/04/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25586/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FUSCO MARIA GRAZIA, rappresentata e difesadall’avvocato DE VITO RAFFAELE ; contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA e ANDREOTTOLA ANTONIO; avverso la SENTENZA d ella COMM. TRIB. REG. ABRUZZO n.260/ 02/ 2022 depositata il 26/04/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29112/2022 R.G. proposto da : FUSCO MARIA GRAZIA, rappresentata e difesadall’avvocato DE VITO RAFFAELE ; contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA e ANDREOTTOLA ANTONIO; avverso la SENTENZA d ella COMM. TRIB. REG. ABRUZZO n.260/ 02/ 2022 depositata il 26/04/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/09/2025 La Pres