Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of such a request, combined with the regular definition of the dispute under Art. 5 of Law 130/2022, necessitated the termination of the case. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural conditions for continuing the litigation were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When no party requests a hearing within the legal term, the proceedings are extinguished, and the case remains closed unless a specific request for scheduling is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29315/2020 R.G. proposto da : ECOENERGY RENEWABLES 1 SPA, VECCHIO MULINO HOLDING IMMOBILIARE SRL 8QUALE INCORPORANTE DELLA SERIN SPA) , rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato TOSI LORIS Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. VENE TO n. 121/ 07/ 2020 depositata il 10/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/09/2025 La