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Decreto — n. 25391/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 25391/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of such a request, combined with the regular definition of the dispute under Art. 5 of Law 130/2022, necessitated the termination of the case. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural conditions for continuing the litigation were not met.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When no party requests a hearing within the legal term, the proceedings are extinguished, and the case remains closed unless a specific request for scheduling is filed.

Parole chiave

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extinction of proceedings lack of hearing request Art. 5 Law 130/2022 Art. 391 Code of Civil Procedure procedural termination civil litigation closure statutory time limits esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law 130/2022
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29315/2020 R.G. proposto da : ECOENERGY RENEWABLES 1 SPA, VECCHIO MULINO HOLDING IMMOBILIARE SRL 8QUALE INCORPORANTE DELLA SERIN SPA) , rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato TOSI LORIS Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. VENE TO n. 121/ 07/ 2020 depositata il 10/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/09/2025 La