Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Civita.S Srl Unipersonale, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the court's proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2361/2025 R.G. proposto da: CIVITA.S SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in CIVITANOVA MARCHE DOM DIG VIA ZAVATTI 3, presso lo studio dell’avvocato PEZZONI FEDERICO (PZZFRC64T02C770B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DOMUS 82 DI POLVERINI B. E ZAZZARINI L. S.N.C.SNC, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche C.so Umberto I, 161, presso lo studio dell’avvocato FILIPPETTI STEFANO (FLPSFN72A20E783A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE, I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
Numero registro generale 2361/2025 Numero sezionale 2737/2025 Numero di raccolta generale 25297/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE n.967/2024 depositata il 06/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/09/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 2361/2025 Numero sezionale 2737/2025 Numero di raccolta generale 25297/2025 Data pubblicazione 16/09/2025