Italian tax court dismisses appeal due to case extinction via simplified tax payment scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer opted for the simplified payment scheme before the deadline. The taxpayer submitted the required documentation, and no objection was filed within the statutory period, causing the matter to lapse. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The judicial process extinguishes by lapse of time when the taxpayer opts for the simplified tax payment scheme and no objection is filed within the prescribed period.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26212/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro TRONCI BEATRICE ANNA, con gli avvocati Luigi Quercia e L ivia Ranuzzi -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.1184/2017 depositata il 06/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dalBeatrice Anna Tronci, esercente l'attività di medico odontoiatra, avverso l'avviso di accertamento n. TVF010201316/2011 per Irpef ed Irap 2006,l’Agenzia delle entrate, ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR della Puglia indicata in epigrafe e resiste, con controricorso, la contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si dà atto che, in data 14/05/2019 , la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della unica rata , produzione rinnovata a corredo della memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.с. depositata in data 28/07/2025. 1.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 6 /06/2019 e in data 28/07/2025 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
2. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono. Spese a carico di chi le ha anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico della parte ch