Court dismisses tax dispute after taxpayer proves payment of special fiscal definition under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted proof of adhering to the special fiscal definition and paying the due amount. The Revenue Agency argued for the case's continuation, but the Court found the statutory requirements for termination under Law 197/2022 were met. Consequently, the proceedings ended with costs remaining with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 198 della legge 197 del 2022; The submission of a request for special fiscal definition accompanied by proof of payment within prescribed terms automatically extinguishes the judicial proceeding, subject to the authority's right to object.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36320/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro ATHENA SPA, con gli Avvocati Elio Cocorullo, Pierangelo Della Morte e Bruno Lo Giudice -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.2981/2019 depositata il 09/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento per Ires 2012, emessa ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600/1073 a seguito del disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388/2000 (c.d.
Tremonti am biente), il contribuente ha depositato istanza con cui, premettendo di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. ex art. 1 legge 197 del 2022, con allegata copia della domanda di definizione e attestazione di pagamento dell’importo dovuto in relazione all’atto impugnato, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; che la Difesa erariale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., nella quale ha dato atto che dall’allegata risultanza afferente alla domanda n. 200798/2023 presentata dalla parte contribuente si evince la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022 e ha chiesto che questa Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92;
Ritenuto che: la prova del deposito della domanda di definizione agevolata unitamente a quella del versamento nei termini ed alle condizioni previste, determina l’estinzione del giudizio dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge; che il comma 198 cit. prevede inoltre che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate; che non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022. Spese a carico della parte che le