Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 25222/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 25222/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Stanley Bet Malta Limited, had not acted on the court's proposal for case definition, while the respondent, the Customs Agency, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit procedural waiver case definition proposal condono delle spese procedurali anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
della Toscana n.88/2022 depositata il 21/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
della Toscana n.88/2022 depositata il 21/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19996/2022 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliato in ROMA V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato FELIZIANI ROBERTA (FLZRRT68A63L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Toscana n.88/2022 depositata il 21/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 19996/2022 Numero sezionale 2731/2025 Numero di raccolta generale 25222/2025 Data pubblicazione 15/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/09/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 19996/2022 Numero sezionale 2731/2025 Numero di raccolta generale 25222/2025 Data pubblicazione 15/09/2025