Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Stanley Bet Malta Limited, did not act to preserve the case, while the respondent, the Customs Agency, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24802/2022 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, ORRU EMILIANO, elettivamente domiciliati, con domicilio digitale come in atti, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO MONOPOLI -intimato- Numero registro generale 24802/2022 Numero sezionale 2726/2025 Numero di raccolta generale 25214/2025 Data pubblicazione 15/09/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.1293/2022 depositata il 18/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/09/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 24802/2022 Numero sezionale 2726/2025 Numero di raccolta generale 25214/2025 Data pubblicazione 15/09/2025