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Ordinanza — n. 25170/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax agency's mortgage registration, upholding lower court's cost compensation decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25170/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a second-instance tax court ruling that awarded the tax agency costs. The taxpayer argued the lower court incorrectly compensated litigation expenses, but the Court found the decision valid due to significant jurisprudential uncertainty at the time of filing. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the unified contribution for the cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. 546/1992: The Supreme Court holds that compensating litigation expenses is permitted when justified by grave and exceptional reasons, such as jurisprudential uncertainty regarding the legal issue at the time of filing, provided the reasoning is logical and not erroneous.

Parole chiave

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tax litigation expenses cost compensation jurisprudential uncertainty mortgage registration tax agency powers debito fiscale recupero di crediti spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost.
Art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.
Art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015
546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
91, 92 e 306 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; per aver la Corte di giustizia tributaria erroneamente compensato le spese di lite.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
art. 92 c.p
Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9312/2024
156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità(Cass. n. 9312/2024).
Cass. n. 6901/2025
77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. n. 6901/2025).
Corte cost. n. 77 del 2018
(come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass.
Sez. Un. n. 19667/2014
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4379/2024 R.G. proposto da STANISCIA Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato Gina Tralicci, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso il suostudio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 4742/2023 , depositata i l 2 agosto 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA 1. – Nei confronti di Nicola Staniscia veniva iscritta ipoteca su immobile di sua proprietà per un importo pari ad euro 55.432,76 a fronte di un debito pari ad euro 27.716,38, derivante da cartelle e intimazioni di pagamento per tributi erariali. Il contribuente impugnava l’iscrizione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. La Commissione adita, con sentenza n. 52/2012 depositata in data 7febbraio 2012, rigettava il ricorso del contribuente. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva atto di appello. Resisteva l’Ufficio con appello incidentale.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 3786/10/2014, respingeva l’appello del contribuente e confermava la sentenza impugnata. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 34004/2022, cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. 2. –Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, con sentenza n. 4742/2023 depositata in data 2 agosto 2023, accoglieva l’appello del contribuentee compensava le spese dell’intero giudizio. 3.

–Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'amministrazione non ha svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’ unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 306 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; per aver la Corte di giustizia tributaria erroneamente compensato le spese di lite. 1.1.– Il motivo è infondato .

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità(Cass. n. 9312/2024). Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. n. 6901/2025).

Nel caso di specie, con riferimento al rilievo dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602- stante la diversità degli orientamenti che si erano formati in relazione alla questione della natura dell'ipoteca dell'agente della riscossione - successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, sono intervenute le Sezioni Unite , chi ar endo che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento(Sez.

Un. n. 19667/2014) . 2. –Il ricorso va dunque rigettato. Non si deve provvedere sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dov