Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25165/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax notice validity and notification location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25165/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision declaring a tax bill null due to notification defects. The taxpayer argued the notice was invalid because it was sent to a non-residential address in Tivoli rather than Rome, and questioned the lack of a formal notification report. The court ruled that for postal notifications of tax acts, a formal report is unnecessary as delivery to the address creates a legal presumption of receipt, and since no change of residence was officially registered, the notification location remained valid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 139 c.p.c.; Art. 14 l. 890/1982: Postal notification of tax acts without a formal report is valid if delivered to the registered address, creating a presumption of receipt, and requires no specific annotation on the receipt slip.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notification validity postal delivery presumption change of residence registration notification report requirement tax bill nullity cassation dismissal administrative procedure pagamenti di acconti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 139 c.p.c.
Art. 14 l. 890/1982
La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l.
Art. 1335 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
602/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 97 Cost.
Art. 139, 140, 143, 148 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 2967, 2909 c.c.
Art. 60 d.P.R. n. 602/1973
art. 151 disp. att. c.p
Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25288/2023
Cass. n. 18472/2016
Inammissibile, comunque,è la censura sul luogo di residenza, perché c’è un accertamento in fatto della Commissione tributaria regionale sulle risultanze anagrafiche (Cass. n. 18472/2016), peraltro non contestato dal contribuente che si limita ad evidenziare il luogo della sua attività lavorativa.
Cass. n. 8252/2024
Cass. n. 6702/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32219/2020 R.G. proposto da STANISCIA Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvino Greco, elettivamente domiciliato in Roma Via Acqua Donzella, 27, presso il suostudio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliatain Roma Via dei Portoghesi 12; -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1663/2020 , depositata i l 16 giugno 2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – L’Agenzia delle entrate - Riscossione notificava a Nicola Staniscia l’atto di intimazione dell’importo di euro 3.448.953,32 fondato sulle cartelle di pagamento n. 09720150167549383 e n. 0972015010727839000, nonché sugli avvisi di accertamento n. TK011002259 e n.TK7011002948. Il contribuente impugnava l’atto di intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. La Commissione adita, con sentenza n. 10388/2019, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente limitatamente alla cartella n. 09720150167549383, rilevando l’esistenza di un giudicato esterno. 2.

– Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva atto di appello. La Commissione tributaria regionaledel Lazio, con sentenza n. 1663/17/2020, depositata il 16 giugno 2020, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la nullità della cartella n. 0972015010727839000 per vizio di notifica. 3. –Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione, essendovi trattazione nella medesima udienzadei procedimenti per cui è stata avanzata l'istanza, giacché le controversie sono relative ad atti di accertamento diversi. Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processusin senso tecnico ( Cass. n. 25288/2023) . 2.

– Con l’ unico motivo si deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 139, 140, 143, 148, 324 c.p.c., 2967, 2909 c.c., 60 d .P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto perfezionata la notifica del processo verbale di constatazione e degli avvisi di accertamento n. TK011002259 e n. TK7011002948. Deduce, a tal fine, la sopravvenienza di un giudicato esterno riguardo la circostanza dibattuta nel presente giudizio ( artt. 324 c.p.c. , 2909 c.c. ), nonché la violazione degli articoli 139, 140, 143 c.p.c. , 60 d .P.R. n. 602/1973 , riguarda ndo il motivo di impugnazione in sede di gravame non la corretta esecuzione o meno delle formalità dell'articolo 140 c.p.c. ma la contestazione del luogo dell’effettuata notifica.

Sul punto, il contribuente ha contestato la circostanza per la quale risultava assolutamente noto all'erario notificante il fatto che la residenza a Tivoli non fosse effettiva e che l'erario avesse piena cognizione della residenza presso cui riceveva regolarmente gli atti. Si evidenzia, inoltre, l'incapacità della documentazione prodotta a dimostrare l'effettiva notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento impugnate (artt. 148, c.p.c., 2967 c.c. ). Sotto altro profilo si deduce la mancata notifica del processo verbale di constatazione. 2.1.

–Il motivo è infondato. In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. n. 27013/2022;

Cass. n. 11314/2018; Cass. n. 5478/2013). Al riguardo, sotto il profilo dedotto dell'effettività della residenza non può esservi alcun giudicato esterno da far valere nel presente giudizio alla luce della sentenza invocata perché ogni procedimento notificatorio è a sé stante e non si discute in questa sede del “medesimo” procedimento, su cui sarebbe potuto cadere il giudicato. La notifica del presente ricorso e della sentenza passata in giudicato fanno riferimento a periodi diversi e a procedimenti notificatori differenti. Rappresenta sostanzialmente un obiter l'affermazione secondo cui nella sentenza passata in giudicato - dove si ha rilievo ad una notifica effettuata nel 2017 quando è risultato sconosciuto al medesimo indirizzo - si afferma genericamente che sin da l 2015 gli atti venivano regolarmente notificati a Roma.

Non ricorre, pertanto, la s oluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, che forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata. L’e ccezione riguarda elementi mutevoli (la residenza) e atti diversi, notificati in periodi distinti. Inammissibile, comunque,è la censura sul luogo di residenza, perché c’è un accertamento in fatto della Commissione tributaria regionale sulle risultanze anagrafiche (Cass. n. 18472/2016), peraltro non contestato dal contribuente che si limita ad evidenziare il luogo della sua attività lavorativa.

Nel caso di specie non è infatti smentito che sulla base delle evidenze anagrafiche a disposizione dell'amministrazione gli avvisi di accertamento era no stati notificati proprio nell'indirizzo di Tivoli. A Roma aveva sede lo studio professionale, non il luogo di residenza. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto(Cass. n. 8252/2024).

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che vi sia stata una nuova iscrizione in un comune diverso. Altresì infondato risulta il profilo riguardante la manca ta indicazione nella relata del soggetto destinatario perché gli avvisi sono stati notificati tramite posta. La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass.n. 6702/2025) Inammissibile risulta, infine , la questione della mancata notifica del processo verbale di constatazione, risultando legittime le notifiche degli atti impositivi, essendo la doglianza preclusa dalla regolare notifica dei successivi avvisi di accertamento. 3.

–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d .P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1- bis, del d.P.R. n. 115del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'ar