Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25163/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax debt extinguished upon first payment under new 'rottamazione quater' law, dismissing appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25163/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer made the first installment payment under the new 'rottamazione quater' procedure. Although the taxpayer appealed the Regional Tax Court's rejection of their request, the court found that the recent legislative amendment defines debt extinction as occurring immediately upon the first payment. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary to declare the debt paid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12-bis, comma 1, Legge 108/2025; Art. 1, comma 236, Legge 197/2022: The effective perfection of a tax settlement occurs with the payment of the first installment, automatically extinguishing the judicial proceeding without the need for a separate declaration of non-foundation.

Parole chiave

Generato dall'IA
rottamazione quater tax debt extinction first installment payment judicial proceeding closure tax appeal dismissal dichiarazione fiscale tardiva opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12-bis, comma 1, Legge 108/2025
84 del 17 giugno 2025, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 12-bis, che al primo comma prevede che: “Art.
Art. 1, comma 236, Legge 197/2022
84 del 17 giugno 2025, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 12-bis, che al primo comma prevede che: “Art.
Art. 1, comma 235, Legge 197/2022
84 del 17 giugno 2025, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 12-bis, che al primo comma prevede che: “Art.
Art. 1, comma 241, Legge 197/2022
84 del 17 giugno 2025, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 12-bis, che al primo comma prevede che: “Art.
Art. 3-bis, comma 2, lett. c), D.L. 202/2024

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25485 del 2018
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13288/2021proposto da: FRANCESCA DI GIOVANNI con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno n. 94, presso Morbinati Longo società tra avvocati s.p.a. che, con l'avv. Mauro Longo la rappresenta e difende in virtù di procura allegata (PEC: e PEC: –ricorrente – contro Oggetto:c.d. “rottamazione quater” – pagamento prima rata AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difese come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3658/05/20 depositata in data 23/11/2020, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberto Succio nell’adunanza camerale del 29/05/2025 e, a seguito di riconvocazione,nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025; Rilevato e considerato che: - la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Di Giovanni Francesca, riguardante la cartella di pagamento n. 0972011004832659, per Irpef, Iva e altro, anno d’imposta 2007; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; - l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; - preliminarmente va rilevato che la contribuente ha aderito alla procedura della c.d.

“rottamazione quater” provvedendo, come risulta dalla memoria e dalla documentazione depositata in data 29 aprile 2025, al versamento di n. 7 rate a fronte delle n. 18 costituenti il piano di rateizzazione predisposto dal riscossore; - con la recente legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge n. 84 del 17 giugno 2025, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 12-bis, che al primo comma prevede che: “Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata).

– 1. I l secondo periodo delcomma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimoarticolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3- bis del decreto - legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stessoarticolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesimalegge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citatodecreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”; - sulla base della documentazione depositata dalla contribuente, pertanto, la definizione si è perfezionata e va dichiarata l’estinzione del giudizio; - non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese processuali, non avendo la parte resistente formulato rituale costituzione in giudizio; - la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Così deciso i