Tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified payment procedure completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished due to the cessation of the subject matter. The taxpayers had initiated a simplified payment procedure under Article 6 of D.L. 119/2018, submitting the required installment receipt and requesting a suspension of proceedings until December 31, 2020. Since the tax agency did not contest this simplified definition within the legal timeframe and subsequently relieved the remaining debt, the court ruled the case moot and assigned costs to the parties who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 119 del 2018; The tax litigation is extinguished when the subject matter ceases to exist due to the successful completion of a simplified payment procedure by the taxpayer, rendering further judicial intervention unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 23175 / 20 1 8 R.G. propost o da : Massimo Boselli (C.F. BSLMSM64A18 I632Z) e Genny Baldoni (C.F. BLDGNY67P63G157E), rappresentatie difesi, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Angelo Osnato e Alessandro Alessandri, presso il cui studiosono elettivamente domiciliati in Roma alla via G. Antonelli n. 50; –ricorrenti – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 23175/2018a.c.17 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–intimata – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA , n. 274/2018, depositatain data 23 / 1 /20 1 8 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 17 giugno 2025; Rilevato che I contribuenti ha nno fatto ricorso alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la relativa istanza e la ricevuta del primo versamento rateale della somma dovuta, con richiesta di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; Considerato che L’Agenziae i contribuenti non ha nno presentato l’istanza di trattazione del giudizio entro il termine previsto dalla legge; l’Agenzia delle Entrate ha anche provveduto allo sgravio del residuo importo, non più dovuto in seguito al perfezionamento delladefinizione agevolata; il giudizio, dunque, deve essere estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nel