Tax court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished due to successful simplified payment plan completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer completed the simplified payment plan under Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer submitted twenty-six installments and requested a suspension of proceedings until December 31, 2020, but the tax agency failed to notify the denial of the simplified definition by July 31, 2020. Consequently, the court ruled that the legal matter ceased to exist, dismissing the appeal against the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 12 d.l. n. 119/2018; If the tax authority fails to notify the denial of a simplified payment plan within the statutory deadline after the taxpayer has submitted the required installments, the dispute is extinguished by cessation of the subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5853 / 20 17 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Nicola Carlo Luciani (C.F. LCNNLC56S04I158N ) , rappresentato e difeso, anche disgiuntivamente,in virtù di procura speciale in calce al AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 5853/2017a.c.17 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano controricorso,dagli Avvocati Maurizio Leone e Antonella Giglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via A.
Gramsci n. –controricorrente – Avverso lasentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA - MILANO , n. 6997/2016, depositatain data 16 / 12 /20 16 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 17 giugno 2025; Rilevato che Il contribuente ha fatto ricorso alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la relativa istanza e la ricevuta del primo versamento rateale della somma dovuta, con richiesta di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020;
Considerato che L’Agenzia non ha notificato entro il 31 luglio 2020 il diniego della definizione agevolata, di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018; il giudizio, dunque, deve essere estinto, vieppiù se si rileva che il contribuente ha allegato i ventisei versamenti rateali a saldo della somma dovuta per la definizione; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera d