Ordinanza Interlocutoria — n. 25152/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n. 6402 / 20 16 R.G. propost o da : Alfa Africa s.r.l., incorporante di Gestioni Immobiliari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. Giuseppina Pistone,con domicili o digital e indicat o in atti; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 6402/2016a.c.17 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 25152/2025 — snciv · Corte di Cassazione: –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA - CATANIA , n. 3492 / 1 8 / 20 15 , depositat a in data 7/8/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 17 giugno 2025 ; Rilevato che: Il 31 luglio 2002 la società Alfa Africa s.r.l., incorporante la società Gestioni Immobiliari s.r.l. (d’ora in poi, “la contribuente” o “la ricorrente”), acquistò un complesso immobiliare vetusto sito in Catania, per l’importo di euro 424.310,88al fine di ristrutturarlo, anche mediante l’affidamento di lavori in appalto, e di rivenderlo.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n. 6402 / 20 16 R.G. propost o da : Alfa Africa s.r.l., incorporante di Gestioni Immobiliari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. Giuseppina Pistone,con domicili o digital e indicat o in atti; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 6402/2016a.c.17 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA - CATANIA , n. 3492 / 1 8 / 20 15 , depositat a in data 7/8/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 17 giugno 2025 ; Rilevato che: Il 31 luglio 2002 la società Alfa Africa s.r.l., incorporante la società Gestioni Immobiliari s.r.l. (d’ora in poi, “la contribuente” o “la ricorrente”), acquistò un complesso immobiliare vetusto sito in Catania, per l’importo di euro 424.310,88al fine di ristrutturarlo, anche mediante l’affidamento di lavori in appalto, e di rivenderlo.
I lavori di ristrutturazione sarebbero ammontati a circa 433.609,74, sicché, avendo la contribuente rivenduto l’immobile ad euro 1.000.000, essa sottopose a tassazione la plusvalenza di euro 142.079,38. In seguito a processo verbale di constatazione del 9/2/2009, redatto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, quest’ultimo in data 1/6/2009 notificò alla contribuente un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione relativa all’anno 2004, recuperando a tassazione una maggiore plusvalenza pari ad euro 438.970,69, anziché quella dichiarata di euro 142.079,38, con maggiore imposta Irap, Ires, oltre a sanzioni.
Fallito un tentativo di accertamento con adesione, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Catania , che lo accolse. Su appello dell’Agenzia, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso. r.g. n. 6402/2016a.c.17 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate per mancanza della prova della sua tempestività– Nullità della sentenza – Violazione degli artt. 51, 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992e dell’art. 325 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente deduce che l’appello, da parte dell’Agenzia, era stato tardivamente proposto.
Precisamente, la contribuente afferma che essa aveva notificato la sentenza di primo grado all’Agenzia, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione,in data 16/12/2011 (giorno della ricezione) , nongià, come affermato invece dall’Agenzia, il giorno 20/12/2011. La sentenza notificata, poi, sarebbe stata depositata in data 21/12/2011 presso la segreteria della C.T.P. di Catania. Occorre, allora, acquisire il fascicolo di merito allo scopo di verificare la tempestività del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate soccombente in primo grado.
La questione posta con il primo motivo è pregiudiziale rispetto all’esame degli altri motivi, con la conseguenza che la trattazione del presente giudizio deve essere rinviata a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo del giudizio di merito presso la CGT- 2 della Sicilia. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo