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Ordinanza Interlocutoria — n. 25140/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal to review pending false accusation filing and case status.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25140/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding jurisdiction and evidence validity. The court found the lower tribunal's refusal to suspend proceedings due to a pending false accusation filing was procedurally correct. Consequently, the case was remanded to the lower court to acquire the case files and assess the pendency of the false accusation claim.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 2, c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a cassation appeal relies on a pending false accusation filing, the court must order the acquisition of the lower court files to evaluate the pendency of the main proceedings before deciding on the appeal's admissibility.

Parole chiave

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false accusation filing tax jurisdiction remand to new role procedural suspension evidence authenticity notifica delle Intese notificazione viziata intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 2, c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Sostiene, in particolare, che la C.T.R.
Art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che, con riferimento al capo della sentenza che ha accolto l’appello, relativamente alla cartella di pagamento n.
Art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.
295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art.2719 c.c., in relazione all’art.
Art. 2719 c.c.
Art. 182 c.p.c.
eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepisce violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., dell’art.118 disp.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 36, comma 2, num. 3), d.lgs. n. 546/1992
295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18546/2020R.G. proposto da: VILLALBA DEL PROF. UMBERTO BRACALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentatae difesa dall’avv. Giovanni Palma in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Campania n. 8003/2019, depositata il 22 ottobre 2019; INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - TRIBUTI VARI R.G. N.18546/2020 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. L’Agente della riscossione notificava, in data 30 agosto 2016, alla società Villalba del prof. Umberto Bracale s.r.l. l’intimazione di pagamento n. 071-2016-9032268791-000, dell’importo complessivo di € 4.154.446,19, relativa al mancato pagamento di n. 52 cartelle di pagamento e n. 11 avvisi di addebito.

2. La società contribuente impugnava , dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, l’intimazione di pagamento in questione, e n. 35 delle cartelle di pagamento presupposte, deducendo la mancanza o l’illegittimità delle notificazioni delle stesse. La C.T.P. adìta, con sentenza n. 12799/2017, depositata il 1° agosto 2017, ritenuta la validità e la regolarità delle notificazioni degli atti in oggetto, dichiarava inammissibile il ricorso.

3. Interposto gravame dalla Villalba del prof. Umberto Bracale s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 8003/2019 pronunciata l’8 ottobre 2019 e depositata in segreteria il 22 ottobre 2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle per le quali sussisteva la giurisdizione del giudice ordinarioin quanto recanti pretese di natura contributiva, ed accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente alla cartella di pagamento n. 071-2014-00686035, confermando nel resto l’impugnata sentenza. R.G. N.18546/2020 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Villalba del prof. Umberto Bracale s.r.l., sulla base di tre motivi(ricorso notificato il 25 giugno 2020 ). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo.

5. Con decreto del 14 febbraio 2025 è stata quindi fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 9 maggio 2025 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che ella, facendo seguito alla riserva già presente nel ricorso introduttivo, aveva proposto formale querela di falso, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso gli allegati prodotti dall’agente della riscossione, e pertanto la C.T.R. avrebbe dovuto sospendere il giudizio, vertendosi in ipotesi di sospensione necessaria ex art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 1.2. Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art.2719 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num.

4) e num. 5), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che la Corte regionale aveva male esercitato il proprio prudente apprezzamento delle R.G. N.18546/2020 Cons. est. Valentino Lenoci prove prodotte in copia fotostatica, avendo essa tempestivamente disconosciuto la conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte, nonché la sottoscrizione su detti documenti. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, la Villalba s.r.l. eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Sostiene, in particolare, che la C.T.R. avrebbe erroneamente concesso all’Agente per la riscossione un termine, ai sensi del citato art. 182 c.p.c., per sanare un presunto vizio della procura conferita ad un avvocato del libero foro, nel mentre tale vizio non sarebbe stato sanabile.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepisce violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., dell’art.118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 3), del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che, con riferimento al capo della sentenza che ha accolto l’appello, relativamente alla cartella di pagamento n. 071-2014-00686035-58, la motivazione della stessa sentenza appariva insanabilmente contraddittoria, con riferimento alla ritenuta mancata prova della notificazione della cartella stessa.

3. Così delineati i motivi di ricorso, ritiene la Corte che appare opportuno disporre l’acquisizione dei fascicoli dei gradi merito, ai fini della valutazione della pendenza del giudizio di querela di falso promosso dalla ricorrente, e del contenuto di tale querela. R.G. N.18546/2020 Cons. est. Valentino Lenoci Deve essere quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio. P.Q.M La Corte dispone che, a cura della cancelleria, vengano acquisiti i fas