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Ordinanza — n. 25138/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax assessment regarding slot machine revenue distribution percentages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25138/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Intergame s.r.l. against a tax assessment issued by the Revenue Agency. The company argued that the tax authority failed to respect defense deadlines and incorrectly calculated revenue distribution percentages based on disputed photographic evidence. The court held that the lower court properly examined the factual dispute regarding the split between operators and machines and found no procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 12, comma 7, l. 212/2000: The court of appeal must examine all contested facts; a failure to address a specific factual dispute regarding revenue distribution percentages does not constitute a violation of the right to defense if the issue was substantively addressed in the judgment.

Parole chiave

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Italian tax law revenue distribution tax assessment appeal procedural defense slot machine revenue court of cassation tax liability accertamento d'ufficio dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212
115/2014, depositata il 4 aprile 2014,accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento, ravvisando il mancato rispetto del termine a difesa per il contribuente previsto dall’art. 12, comma 7, della l.
Art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
T8F030101323/2012, con il quale rettificava il reddito della società ai sensi dell’art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l’anno 2007.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 115 c.p
Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15062/2016R.G. proposto da: INTERGAME s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Martini in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma , Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 2209 / 20 15 , depositata il 14 dicembre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025dal consigliere dott. Valentino Lenoci ; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – dopo aver chiesto ed esaminato documentazione riguardante la contabilità della società, AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES -IRAP 200 N. 15062/2016 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci esercente attività di gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro ai sensi dell’art. 110, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) – notificava, in data 23 novembre 2012, alla Intergame s.r.l. l’avviso di accertamento n. T8F030101323/2012, con il quale rettificava il reddito della società ai sensi dell’art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l’anno 2007.

2. Avverso tale avviso di accertamento la società Intergame s.r.l. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto deducendo diversi profili di illegittimità dell’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’impugnazione. La adìta Commissione,con sentenza n. 115/2014, depositata il 4 aprile 2014,accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento, ravvisando il mancato rispetto del termine a difesa per il contribuente previsto dall’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, da concedersi all’esito del processo verbale di constatazione e di chiusura delle operazioni.

3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale. La società Intergame s.r.l. si costituiva nel giudizio di secondo chiedendo il rigetto dell’appello. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 2209/2015, pronunciata il 9 novembre 2015 e depositata in segreteriail 14 dicembre 2015, accoglieva l’appello, confermando l’atto di accertamento e condannandola società contribuente al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Intergame s.r.l., sulla base di cinque motivi(ricorso notificato il 10 giugno 2016). N. 15062/2016 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 , all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria n. 32878 depositata il 16 dicembre 2014, è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli di merito. Con decreto del 14 febbraio 2025è stata quindi nuovamente fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 1, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo di impugnazionela società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5, c.p.c. Deduce, in particolare, che la Commissione tributaria non avrebbe tenuto in conto che quella svolta dall’Ufficio era una verifica fiscale a carico della contribuente e che all’esito non era stato emesso alcun processo verbale di constatazione, quale atto conclusivo delle indagini, necessario per riconoscere le necessarie garanzie difensive, ma era stato direttamente notificato l’avviso di accertamento. 1.2.

Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge e dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212,in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., perché l’Agenzia delle Entrate non avrebbe consegnato il verbale di constatazione e non N. 15062/2016 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci avrebbe rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni per procedere dopo la chiusura delle operazioni di verifica fiscale. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c.,perché i giudici della Corte regionale avrebbero ritenuto non attendibile il dato offerto dalla perizia giurata di parte depositata dalla società, con riguardo alla percentuale di ripartizione degli utili tra gestori ed esercenti nonostante a tale percentuale facesse riferimento lo stesso accertamento. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso la società Intergame s.r.l. deduce la violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la sentenza omesso di argomentare per quale ragione avrebbe ritenuto più attendibile la ricostruzione dei ricavi offerta dalla Amministrazione rispetto a quella offerta dalla società. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.perché la sentenza avrebbe omesso del tutto di considerare la percentual e delle vincite nella ricostruzione induttiva dei ricavi.

2. Così delineati i motivi di ricorsi, la Corte osserva quanto segue. 2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati. Ed invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all’art. 12, comma7, della l. n. 212/2000 – secondo la quale, salvi i casi di particolare N. 15062/2016 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci urgenza, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima del termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica da parte degli organi di controllo – riguarda esclusivamente gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate presso i locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; pertanto, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 non opera nell'ipotesi di accertamenti cc.dd. a tavolino, salvo che riguardino tributi "armonizzati" come l'IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede dicontraddittorio preventivo(Cass. 5 novembre 2020, n. 24793;

Cass. 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823). Nel caso di specie, risulta incontestato che l’attività di accertamento si sia svolta “a tavolino”, sulla base di richiesta di esibizione di scritture contabili da parte dell’Ufficio, nonché di incontri per chiarimenti e per il deposito di ulteriore documentazione; non si tratta, pertanto, di una verifica fiscale presso la sede della società, con accessi e ispezioni in quella sede, ragion per cui erroneamente la ricorrente invoca l’applicazione della disposizione in esame. 2.2.

Anche il terzo motivo è infondato. La C.T.R. ha ritenuto di confermare l’accertamento dell’Ufficio, «considerato che la parte non ha proposto rilievi validi a contestare la ripresa a tassazione che è derivata dai dati oggettivi indicati dalla concessionaria e quanto trascritto dalla contribuente nel libro dei corrispettivi». N. 15062/2016 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci In particolare, la Corte regionale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha rilevato che la ricostruzione dell’Ufficio non è stata inficiata neanche dalla perizia di parte depositata dalla contribuente, non essendo documentato in alcun modo che la ripartizione della raccolta fra esercente e gestore fosse del 50% cadauno.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la circostanza che tale percentuale di ripartizione del residuo della raccolta fosse pacifica ed incontestata tra le parti non corrisponde al vero, posto che l’Ufficio ha sempre confermato la diversa percentuale di riparto indicata (pag.

8) nell’avviso di accertamento(secondo il quale dall’importo complessivo di € 1.139.042,00, quale quota di compenso da dividere tra gestore ed esercenti, i compensi spettanti a questi ultimi sono pari ad € 362.584,00, come risultante dal registro corrispettivi), e tale percentuale è stata confermata dalla Corte di merito; conseguentemente, alcuna violazione dell'art. 115 c.p.c.è configurabile nella fattispecie. 2.3 Il quarto motivo è anch’esso infondato. Evidenziando che «la parte non ha proposto rilievi validi a contestare la ripresa a tassazione che è derivata dai dati oggettivi indicati dalla concessionaria e quanto trascritto dalla contribuente nel libro dei corrispettivi», la sentenza spiega perché la ricostruzione dell’Ufficio sia stata accolta, e cioè perché trova riscontro nelle indicazioni acquisite dalla concessionaria e da quanto trascritto dal contribuente nel registro dei corrispettivi.

Quelle del contribuente, successivamente proposte non sono osservazioni che trovano analoghi oggettivi riscontri, dice la C.T.R., con motivazione sintetica ma comunque superiore al minimo costituzionale richiesto. N. 15062/2016 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci 2.4. Il quinto motivo, infine, è inammissibile. La ricorrente si duole che la C.T.R. non abbia esaminato un ulteriorefatto a suo dire decisivo per il giudizio, relativamente alle percentuali di vincita, ovvero che la percentuale applicata fosse quella minima teorica, come emergeva dalle fotografie di alcuni apparecchi, ove le percentuali delle vincite ivi indicate variavano da un minimo del 75% ad un massimo del 125%.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tuttavia, la sentenza non ha trascurato la questione, ma ha trattato l’argomento e ha disatteso la tesi della società affermando che le censure della Intergame s.r.l. all’operato dell’Ufficio, anche in relazione alle vincite maturate e detratte dagli incassi erano generiche e non supportate da adeguata documentazione. La validità intrinseca della argomentazione riguarda il merito istruttorio ed è sottratta all’esame della Corte limitato alla nomofilachia, ma l’esame del fatto si può riscontrare e non sussiste il vizio lamentato.

3. Il ricorso deve quindi, nel suo complesso, essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazionedi cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna la Intergame s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che N. 15062/2016 R.G. Cons. est. Valentino Lenoci si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento una somma di importo