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Ordinanza — n. 25133/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late tax appeal by ruling prior unchallenged notices triggered statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25133/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax collection agency's appeal against a second-instance judgment that had reinstated a taxpayer's claim. The agency argued the taxpayer's initial appeal was untimely because she had previously received and ignored earlier payment notices related to the same debt. The court agreed, holding that receiving and failing to challenge those prior notices legally crystallized the tax claim, thereby barring the later appeal.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 3 e 21 d.lgs. 546/1992; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: The notification of a payment notice, if not timely challenged, crystallizes the tax claim and bars subsequent appeals regarding the underlying debt.

Parole chiave

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statute of limitations tax collection payment notice crystallization of claim untimely appeal tax administration procedural bar pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 3 d.lgs. 546/1992
Art. 21 d.lgs. 546/1992
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, n. 6436/2025
Angelo Napolitano notifica nell’anno 2009 avrebbe, comunque, determinato in capo alla contribuente la conoscenza di detta cartella, con l’onere di impugnarla a pena di decadenza ( Cass., sez. 5, n. 6436/2025; Cass., sez.
Cass., sez. 5, n. 22108/2024
6436/2025; Cass., sez. 5, n. 22108/2024; Cass., SS.UU., n.
Cass., SS.UU., n. 26817/2024
22108/2024; Cass., SS.UU., n. 26817/2024).
Cass., sez. 5, n. 20476/2025
Cass., n. 16743/2024
sez. 5, n. 6436/2025
Angelo Napolitano notifica nell’anno 2009 avrebbe, comunque, determinato in capo alla contribuente la conoscenza di detta cartella, con l’onere di impugnarla a pena di decadenza ( Cass., sez. 5, n. 6436/2025; Cass., sez.
sez. 5, n. 22108/2024
6436/2025; Cass., sez. 5, n. 22108/2024; Cass., SS.UU., n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 4129 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difes a ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in via dei Portoghesi n. –ricorrente – contro AVVISO DI INTIMAZIONE E CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 14129/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Annamaria Scavo, C.F. SCVNMR65S50A662G,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Paride Lo Muzio, con domicilio digitale in atti; –controricorrente – Avverso la sentenza della C ORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA n. 3713 / 20 2 3 , depositat a in data 21/12/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 20 giugno 2025 ; Fatti di causa Con ricorso proposto il 27 giugno 2018Annamaria Scavo (d’ora in poi, anche “la contribuente” ) impugnò l’intimazione di pagamento lamentando l’omessa notifica della cartella di pagamento a monte e, dunque, la prescrizione dei crediti in essa portati.

Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (“l’agente della riscossione”), il giudice di primo grado, ritenendo correttamente notificata la cartella a monte e i successivi atti interruttivi della prescrizione, rigettò il ricorso. La CGT-2 della Puglia, su appello della contribuente, riformò integralmente in favore della contribuente la sentenza di primo grado, annullando l’intimazione di pagamento impugnata. Avverso la sentenza di appello, l’agente della riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Resiste la contribuente, che deposita anche memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione r.g. n. 14129/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non aver dichiarato inammissibile l’impugnazione tardivamente proposta”, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la sentenza impugnata perchéha omesso di rilevare la tardività del ricorso di primo grado, annullando così recuperi d’imposta divenuti inoppugnabili.

In particolare, l’agente della riscossione deduce che avrebbe allegato nel corso del giudizio di merito che all’odierna contribuente sarebbero state comunicate tre intimazioni di pagamento con tre avvisi specificamente indicati a pag. 3 del ricorso. L’agente della riscossione deduce che sia in primo grado che in appello aveva depositato gli avvisi di ricevimento relativi alle intimazioni di pagamento precedenti rispetto a quella qui impugnata e relative alla cartella di pagamento a monte asseritamente non notificata, intimazioni e avvisi di ricevimento fototrascritti all’interno del ricorso.

L’agente della riscossione, dunque, censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la tardività dell’impugnazione della contribuente omettendo di considerare che ella aveva conosciuto la cartella di pagamento non notificata mercé la notificazione di intimazioni di pagamento precedenti rispetto a quella fatta oggetto del ricorso in primo grado. 1.1. Il motivo è fondato. Anche alle controdeduzioni depositate in appello, l’agente della riscossione aveva allegato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali contenenti le intimazioni di pagamento asseritamente riferite alla cartella oggetto del contendere, precedenti rispetto a quella impugnata in primo grado dalla contribuente.

Ebbene, la ricezione delle dette raccomandate contenenti le intimazioni di pagamento degli importi contenuti nella cartella di cui si contesta la r.g. n. 14129/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano notifica nell’anno 2009 avrebbe, comunque, determinato in capo alla contribuente la conoscenza di detta cartella, con l’onere di impugnarla a pena di decadenza ( Cass., sez. 5, n. 6436/2025; Cass., sez. 5, n. 22108/2024; Cass., SS.UU., n. 26817/2024). In particolare, recentemente, questa sezione, con la sentenza n. 20476 del 2025, confutandocon ampia motivazione i precedenti contrari (tra cui Cass. n. 16743/2024) ha dato continuità all’orientamento di legittimità secondo il quale la notifica di una intimazione di pagamento, non tempestivamente impugnata, è idonea a cristallizzare la pretesa impositiva, nonostante che già prima della notifica della detta intimazione, non impugnata, si fosse compiuta la prescrizione del credito oggetto della pretesa.

Ques to Collegio aderisce a tale orientamento, cui intende dare ulteriore continuità. In conclusione, secondo la prospettazione dell’agente della riscossione, avendo la contribuente ricevuto, prima della intimazione di pagamento impugnata in primo grado, altre intimazioni di pagamento con raccomandata postale con avviso di ricevimento, intimazioni rimaste non impugnate, ella sarebbe ormai decaduta dal diritto di impugnare l’atto presupposto (cartella di pagamento), con la conseguente inammissibilità del ricorso originario. Si tratta di una eccezione alla quale il giudice di appello non ha dato risposta e che, implicando accertamenti di fatto(necessari presupposti dell’applicazione del principio di diritto sopra enucleato), deve essere decisa dal giudice del rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso. r.g. n. 14129/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo