Cassation court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished by administrative act under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the Association's appeal against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The Association argued against the automatic termination caused by the Revenue Agency's administrative act regarding the declaration of extinction. The court upheld the decision because the statutory provisions explicitly state that such an administrative act terminates the process without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the list of declarations of extinction by the tax authority automatically extinguishes the judicial process, rendering further litigation unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28526/2022 R.G. proposto da : ASD BUGUGGIATE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICAE MONTI ALESSANDRO, rappresentati e difesi dagli avvocati CAPPELLO GABRIELE CELESTE e VRESPA FRANCESCA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso la SENTENZA d ella COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n.1711/ 06/ 2022 depositata il 28/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datata 01/09/2025; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 08/09/2025 La Pres