Cassation court dismisses appeal as civil process extinguished by administrative declaration of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by PIT LANE RED PASSION S.R.L. against a lower court ruling that declared the civil process extinguished. The lower court found that the insertion of the case into an administrative list by the Revenue Agency documented the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions, leaving no grounds for a pending lawsuit. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The court holds that the insertion of a case into an administrative list for the reduction of litigation times constitutes a regular definition of the dispute, thereby extinguishing the civil process unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1816/2023 R.G. proposto da : PIT LANE RED PASSION S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati SIGNORIELLO GAETANO eCARRARA ALESSANDRO; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Avverso la SENTENZA d ella COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n.695/14/2022 depositata il 06/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datata 01/09/2025; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 08/09/2025 La Pres