Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of party request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished because neither party requested a hearing to declare the extinction of the lawsuit. The lower court found that the insertion of the case into the list of extinguished judgments under Article 5 of Law No. 130/2022 documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the request. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the advanced litigation costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: The process is extinguished by operation of law when the parties fail to request a hearing within the statutory term following the insertion of the case in the list of extinguished judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32022/2021 R.G. proposto da : CIASULLO ORESTE, rappresentato e difeso dagli avvocati MESCIA GIACOMO, PELLEGRINO PIER LUIGI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.4165/02/2021 depositata il 14/05/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/09/2025 La